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Assegno alimentare per il personale scolastico sospeso

Spetta l'assegno alimentare per il personale della scuola che viene sospeso per mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione?


Assegno alimentare per il personale della scuola e vaccinazioni

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Di assegno alimentare si fa un gran parlare dopo che a fine novembre il governo ha disposto l'obbligo per il personale scolastico di vaccinarsi contro il Covid.

Vediamo che cosa ha disposto il provvedimento menzionato, che è in attesa di essere convertito in legge, cos'è nello specifico la misura invocata e come è disciplinata.

Obbligo vaccinale dal 15 dicembre per il personale scolastico

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Il decreto legge del 26 novembre 2021, pubblicato sulla GU del 26 novembre 2021 e in vigore dal giorno successivo contiene "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali."

All'art. 2, dedicato all'estensione dell'obbligo vaccinale, dispone che "Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (…) da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (...) si applica anche al "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore."

La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative da parte anche del personale delle scuole e i dirigenti sono tenuti a far rispettare detto obbligo.

Mancato adempimento e sospensione senza retribuzione

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Qualora questi ultimi rilevino l'inadempimento, da parte del personale, dell'obbligo di presentare la documentazione comprovante principalmente l'avvenuta vaccinazione, la richiesta di sottoporsi alla stessa o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, è prevista "l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021."

Sospensione e assegno alimentare: la proposta dell'Anief

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Nelle faq dell'8 dicembre 2021 l'Anief, l'Associazione professionale e sindacale italiana insegnanti e Formatori informa, che proprio per scongiurare gli effetti negativi della sospensione dei docenti che non assolvono gli obblighi vaccinali o di comunicazioni previsti dal decreto del 26 novembre 2021 ha presentato al Ministero dell'istruzione domanda di specifica richiesta (per assegno alimentare) da inoltrare al DS, in analogia a quanto previsto dall'art. 82 del DPR n. 3/1957, in caso di sanzioni disciplinari."

Cos'è l'assegno alimentare

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L'assegno alimentare che Anief chiede per il personale scolastico sospeso per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale o di comunicazione come sopra sanciti, è una somma prevista in favore agli impiegati civili dello Stato in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Tale misura però non è prevista solo dal DPR 3/1957 contenente il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". Essa è contemplata infatti anche dall'art. 500 del D.lgs. n. 297/1994, che contiene il "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado."

La norma ha lo stesso tenore letterale di quella sopra analizzata: prevede infatti che durante il periodo di sospensione dall'ufficio possa essere concesso "un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia." Concessione che deve disporre la stessa autorità che ha la competenza ad infliggere la sanzione.

Per l'assegno alimentare la sanzione deve essere disciplinare

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C'è però un aspetto di cui Anief non ha tenuto conto nell'avanzare questa domanda.

Il decreto specifica che la sospensione che viene disposta in conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non ha conseguenze disciplinari.

L'art. 82 del DPR 3/1957 invece, è contenuto nel Titolo VII, capo I intitolato "Infrazioni e sanzioni disciplinari" così come l'art. 500 del dlgs n. n. 297/1994, che è inserito nel capo Iv, Sezione I intitolata "Sanzioni disciplinari".

Ne consegue che la sospensione prevista da questa norma è quella che consegue a un'infrazione disciplinare.

Il requisito quindi necessario affinché il personale scolastico possa fare domanda ai Dirigenti scolastici dell'assegno alimentare è ben diverso da quello contemplato dal decreto del 26 novembre 2021 che non fa, tra l'altro, alcun cenno alla misura.

Proprio su tali presupposti l'assegno alimentare potrebbe essere negato ai docenti sospesi per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche se una certa parte della giurisprudenza, riconoscendo a tale strumento una funzione di tipo assistenziale, potrebbe essere richiamata per fondare la legittimità di tale richiesta. Al riguardo non resta che attenere la risposta del Ministero competente.

Dubbi di legittimità e giustizia dell'assegno alimentare

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L'assegno alimentare, come abbiamo visto, rappresenta una sorta di paracadute in caso di sospensione disciplinare del personale scolastico, per il tema che stiamo trattando, visto che si tratta di una misura che in realtà è prevista per i dipendenti statali in generale.

Un dubbio legittimo che sorge in relazione alla situazione attuale è però quello che riguarda la possibile durata della sospensione e l'idoneità dell'assegno alimentare di soddisfare le esigenze primarie del dipendente sospeso e della sua famiglia, soprattutto se la sospensione si dovesse prolungare nel tempo.

E' noto infatti che per principio costituzionale la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che il reddito di cittadinanza è stato introdotto per garantire a tutti entrate mensili pari almeno a 780 euro (importo che definisce la soglia di povertà) e che anche quando sono stati contratti dei debiti lo stipendio non può essere pignorato se non nei limiti di una misura che deve garantire al lavoratore un'esistenza dignitosa.

Di esempi analoghi se ne potrebbero fare molti altri, al fine di riflettere sull'idoneità dell'assegno alimentare di garantire al lavoratore sospeso e alla sua famiglia i bisogni cosiddetti primari. Pensiamo allo stipendio medio di un insegnante della scuola primaria, che in base agli anni di esperienza varia in genere da un minimo di 1400 euro fino a 2000 euro netti.

I conti sono presto fatti, se l'assegno viene dimezzato un insegnante che ha famiglia da mantenere deve vivere con 700-1000 euro al mese. Importo che, stringendo i denti, può bastare se si ha una casa di proprietà e se la sospensione per mancata vaccinazione è di qualche giorno.

Cosa accade però se la sospensione è di lunga durata e il dipendente è gravato da un mutuo o da un affitto? Cosa succede poi se si ha magari anche un figlio universitario che deve a sua volta pagare un affitto perché fuori sede? Evidente che in casi come questi l'importo dell'assegno alimentare può ridursi a cifre anche inferiori ai famosi 780 euro sotto il quale si rientra nella soglia di povertà.

Aspetti e raffronti di cui il Governo o il Ministero competente dovranno tenere conto prima di un qualsiasi intervento definitivo in materia.

Data: 22/12/2021 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate