Vietato notificare le multe sulla pec dello studio legale
- Garante Privacy e notifiche multe via pec agli studi professionali
- Le multe comunicate sulla pec sono visibili dal personale
- Non si possono notificare le multe sulla pec dell'Ordine
Garante Privacy e notifiche multe via pec agli studi professionali
Con la circolare protocollo 300/STRAD/1/10060.U/2021 (sotto allegata) il Ministero dell'Interno rende nota la posizione del Garante della privacy sul tema delle notifiche a mezzo pec dei verbali agli indirizzi certificati degli studi professionali, come esposto nella nota n. DRP/PS/147434 del 27 ottobre u.s.
Le multe comunicate sulla pec sono visibili dal personale
Il problema si pone purtroppo per gli studi legali perché al momento non è ancora operativo l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).
Problema di non poco conto, al quale il Ministro dell'Interno aveva tentato di dare una soluzione attraverso alcune importanti indicazioni operative con la suddetta circolare del 2020.
Non si possono notificare le multe sulla pec dell'Ordine
- il Professionista già presente nell'INI-PEC, non può registrarsi all'INAD con conseguente preclusione "di eleggere, in tale sistema, il domicilio digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell'INAD in qualità di persona fisica";
- "solo i Professionisti hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale. La distinzione tra i due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto e resa evidente all'interno dell'INAD sia all'interessato, al momento dell'elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell'INAD";
- "tale facoltà, consentirebbe al professionista di eleggere un domicilio digitale "per fini personali" non utilizzato per finalità lavorative (e, dunque, visibile di default ai suoi collaboratori), garantendo, nel caso di ricezione di atti destinati alla persona fisica e non al "professionista", il pieno rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza degli stessi."
Autore: Annamaria Villafrate