Interdizione negata per l'avvocato che simula la separazione
- Negata l'interdizione dalla professione all'avvocato
- La simulazione e la falsità esulano dalla qualità di avvocato
- Falsità commessa nella veste di coniuge non di avvocato
Negata l'interdizione dalla professione all'avvocato
Se l'avvocato simula la separazione dalla moglie per sottrarre i beni immobili di famiglia dall'aggressione dei creditori, non c'è motivo di applicare la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione per un anno perché nel commettere il reato di falso il soggetto ha agito nella veste di coniuge, non di avvocato. Questo quanto precisato dalla sentenza n. 46067/2021 (sotto allegata) della Cassazione.
La vicenda processuale
Il G.I.P applica all'indagato il divieto di esercitare la professione di avvocato per un anno perché accusato dei reati truffa aggravata e falso ideologico in atti pubblici. Il Tribunale del riesame conferma la decisione.
La simulazione e la falsità esulano dalla qualità di avvocato
L'avvocato nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione dell'art. 479 c.p, che contempla il reato di falsità ideologica in atti pubblici, che gli è stato contestato per avere, in concorso con il coniuge, simulato la propria separazione per scongiurare l'aggressione del patrimonio da parte dei crediti coinvolti nei diversi episodi di truffa ascritti allo stesso.
Per l'avvocato la falsità di cui è stato accusato si fonda su due soli episodi, privi però di dimostrare il reato: il primo fa riferimento a un cena in famiglia prolungatasi oltre la mezzanotte, momento in cui lo stesso è uscito dall'abitazione familiare, il secondo invece fa riferimento a un'uscita dal garage dell'abitazione la mattina presto. Elementi da analizzare insieme alla presenza di un mutuo con scadenza nel 2046, con impossibilità per i creditori di rivalersi sul bene in caso d'inadempimento dei coniugi e poi per la presenza di rimedi di cui comunque i creditori avrebbero potuto avvalersi.
Con il secondo motivo invece contesta invece le ragioni della misura cautelare applicata anche in ragione della sua durata, lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale della restituzione della somma ai danneggiati, della confessione relativa al reato di truffa in danno degli eredi e il mancato collegamento tra misura interdittiva e il reato di falso in relazione al quale non rileva la qualità di avvocato.
Falsità commessa nella veste di coniuge non di avvocato
Per la Cassazione il ricorso è fondato nei seguenti termini. La Corte rileva come in effetti la misura cautelare sia stata disposta in relazione al reato di falso per induzione in atto pubblico, commesso il giorno dell'omologa della separazione della moglie, finalizzata a sottrarre le proprietà immobiliari dall'aggressione dei creditori. Attività però che l'avvocato ha commesso iure privatorum, in quanto la falsità non è riconducibile alla professione ma alla qualità di coniuge. Manca quindi il nesso di causa necessario per disporre l'interdizione dall'esercizio della professione con il reato presupposto. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio, restando assorbiti gli altri motivi.
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Data: 18/12/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate