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Il marito fallito paga il mantenimento alla ex?

Per la Cassazione, il giudice che riconosce alla moglie l'assegno di mantenimento deve spiegare perché la stessa non può lavorare, se il marito è fallito, disoccupato e invalido


L'assegno di mantenimento va rivisto se il marito fallisce

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La Corte di Cassazione accoglie alcuni motivi del ricorso con cui un marito lamenta la mancata indicazione delle ragioni per i quali la Corte di Appello ha riconosciuto in favore della moglie un mantenimento di 1000 euro al mese e l'assegnazione della casa coniugale, senza spiegare perché la stessa non possa lavorare per mantenersi, visto che lo stesso è fallito, disoccupato e invalido. In effetti, rilevano gli Ermellini, è possibile ricorrere alla motivazione per relationem, ma è necessario indicare perchè si confermano certe decisioni del giudice di primo grado. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 40280/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Nel pronunciare la separazione tra due coniugi il Tribunale assegna alla moglie la casa coniugale, pone a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della figlia di 400 euro (oltre all'80% delle spese straordinarie) e in favore della moglie di 1000 euro, a cui si aggiunge la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria per 12.000 euro.

Riduzione del mantenimento per la moglie

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Nel ricorrere in Cassazione l'uomo solleva diversi motivi di ricorso:

La Corte deve spiegare perché la moglie non può lavorare

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La Cassazione dichiara fondati il primo e il sesto motivo, assorbiti invece tutti gli altri. Alla Corte del rinvio il compito di decidere in relazione ai motivi accolti e sulle spese del giudizio di legittimità.

Gli Ermellini rilevano, come contestato dal ricorrente, la inidoneità della motivazione fornita dalla Corte di Appello. Vero che la sentenza può essere motivata per relationem, ma il giudice del gravame deve comunque dare conto, anche in modo sintetico, delle ragioni per le quali ritiene di dover confermare le conclusioni della sentenza di primo grado.

Deve essere cassata pertanto la sentenza che, come nel caso di specie, aderisce alla pronuncia di primo grado in modo del tutto acritico, senza valutare la fondatezza dei motivi sollevati in sede di gravame. La Corte ha infatti omesso anche di spiegare le ragioni per le quali certe prove non hanno potuto trovare ingresso in sede di merito, così come non si è neppure pronunciata sull'assegnazione della casa coniugale e sulle ragioni per le quali la moglie non può trovare un'occupazione, come rilevato dal marito nel ricorso.

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Data: 27/12/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate