Assegno di divorzio alla ex avvocato che guadagna poco
- Assegno di divorzio all'ex moglie
- Il parametro per l'assegno di divorzio è l'autosufficienza
- Valutato il reddito eseguo e il sacrificio della donna
Assegno di divorzio all'ex moglie
Alla ex moglie avvocato, titolare di un reddito esiguo, che dopo l'infortunio del marito ha sacrificato anche la professione per stargli accanto, va riconosciuto l'assegno di divorzio stante la sua natura assistenziale, ma anche compensativa – perequativa. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 40387/2021 (sotto allegata), con cui conferma la decisione della Corte di Appello.
La vicenda processuale
In sede di appello l'assegno di divorzio in favore della ex moglie viene quantificato in Euro 400,00 al mese. Dalle prove la Corte ha rilevato che il marito è titolare di un reddito mensile di 2.700 euro, comprensivo di una rendita di invalidità Inps, mentre la moglie, avvocato, ha un reddito molto contenuto, tanto che non è possibile escludere il diritto all'assegno di divorzio in favore di quest'ultima.
Il parametro per l'assegno di divorzio è l'autosufficienza
Il marito nel ricorrere in Cassazione rileva l'erronea applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno di divorzio, visto che le SU hanno posto come parametro fondamentale per il riconoscimento della misura l'autosufficienza economica.
Questo perché la ex moglie, per il marito, è ancora giovane ed economicamente autosufficiente. Al contrario le sue condizioni economiche e di salute sono peggiorate dopo la separazione. Il fatto che lui abbia un reddito più elevato non può rappresentare un criterio valido ai fini del riconoscimento, in favore della moglie, dell'assegno di divorzio.
Valutato il reddito eseguo e il sacrificio della donna
La Cassazione però non ritiene il ricorso fondato in quanto, ai fini dell'assegno di divorzio rileva anche la prestazione INPS per inabilità perché comunque rappresenta un'entrata aggiuntiva la cui funzione non è limitata all'assicurato, ma anche alla sua famiglia.
La Corte d'Appello ha quindi fatto corretta applicazione di detto principio anche perché nel caso di specie, a fronte di un reddito davvero esiguo della ex moglie, esso svolge pienamente la sua funzione assistenziale.
I giudici hanno ben vagliato anche il fatto che l'uomo sostiene 700 euro mensili per la badante e 700 per il canone di affitto per procedere alla corretta ricostruzione delle rispettive situazioni economiche dei coniugi. Non solo, alla misura è stata riconosciuta anche la sua funzione compensativa - perequativa in ragione del supporto e del sacrificio della donna nel momento dell'infortunio sul lavoro del marito che gli ha provocato la perdita dell'uso di entrambe le mani. Elemento che, come gli altri, non può essere escluso nella determinazione dell'assegno di divorzio.
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Data: 22/12/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate