Mutuo nullo per mancato rispetto del limite di finanziabilità
Nullità mutuo fondiario
Illegittimità e nullità del contratto di mutuo sottoscritto con un istituto bancario. E' quanto dichiarato dalla seconda sezione civile del tribunale di Ancona, nella sentenza n. 1232/2021 (sotto allegata) accogliendo quanto richiesto dalla scrivente avvocato.
La vicenda
La vicenda trae origine dalla notifica di atto di precetto, con il quale veniva intimata l'immediata restituzione delle somme erogate, al quale faceva seguito atto di pignoramento immobiliare.
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la scrivente adiva l'intestato Tribunale affinchè dichiarasse la nullità del contratto del mutuo, inidoneo pertanto alla prosecuzione dell'intrapresa azione esecutiva.
All'esito della fase istruttoria, che vedeva ammessa anche CTU tecnico-contabile, il Giudice accoglieva l'opposizione, dichiarando, in aderenza a quanto richiesto da codesta difesa, la nullità del mutuo fondiario stipulato rilevando, come sostenuto, la piena responsabilità dell'istituto bancario in ordine al mancato rispetto del limite di finanziabilità e all'abusiva concessione del credito, disponendo la cancellazione delle ipoteche e la ripetizione delle somme reciprocamente versate.
Data: 16/01/2022 06:00:00Autore: Alessandra Amatucci