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Impresa inattiva, non sono dovuti i contributi

L'impresa che non ha ancora iniziato l'attività non è tenuta all'iscrizione nella Gestione Commercianti, non sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge


Gestione commercianti e contributi previdenziali Inps

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Chi avvia un'attività di impresa è tenuto a versare, oltre agli oneri fiscali previsti dalla legge, anche i contributi previdenziali obbligatori all'Inps.

In particolare, l'esercizio di un'attività commerciale comporta l'iscrizione dell'imprenditore alla Gestione Commercianti, attraverso la Comunicazione Unica (anche nota come ComUnica).

Tale comunicazione va presentata telematicamente alla Camera di Commercio ed ha la finalità di consentire l'assolvimento dei vari adempimenti ricollegati all'inizio dell'attività, come l'iscrizione al Registro delle imprese, agli elenchi previdenziali e assistenziali Inps, oltre che per il rilascio della partita Iva e del codice fiscale.

Va chiarito, però, se anche la titolarità di un'impresa inattiva comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, poiché diversi imprenditori si sono visti recapitare avvisi di addebito Inps pur avendo mantenuta inattiva l'impresa.

Contributi Ivs e impresa commerciale

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Preliminarmente, ricordiamo che, a fini previdenziali, gli obblighi di versamento dei contributi Inps alla Gestione Commercianti sono assolti applicando delle specifiche aliquote, normativamente stabilite, che vengono modificate o confermate annualmente e che individuano l'importo dovuto dall'imprenditore.

In particolare, i contributi IVS (cioè i contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti) sono dovuti nella misura del 24,09% per i commercianti con più di 21 anni di età, mentre al di sotto di questa soglia anagrafica il contributo è dovuto nella misura del 22,44%.

È previsto un contributo minimo da calcolare, secondo le predette aliquote, prendendo a riferimento un reddito minimo annuo di € 15.953,00, anche se il reddito in concreto percepito sia inferiore rispetto a tale soglia.

Per l'eventuale parte di reddito effettivamente percepita eccedente tale soglia, le percentuali da applicare al reddito eccedente rimangono le medesime sino alla soglia di euro 47.379,00. Se il reddito d'impresa, invece, supera tale soglia, si applica un ulteriore punto percentuale, che porta quindi le suddette aliquote al 25,09% e, per i più giovani, al 23,44% (vedi anche la nostra guida generale ai contributi Ivs).

Impresa inattiva e avvisi di addebito Inps

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Tutto quanto sopra, però, è valido solo per chi sia effettivamente obbligato ad iscriversi alla Gestione Commerciante.

Ci si chiede, in particolare, se sia tenuto ad iscriversi alla Gestione Commercianti anche l'imprenditore che, domandata l'iscrizione al Registro delle Imprese, non abbia ancora effettivamente iniziato l'attività commerciale.

Non sono pochi, infatti, i commercianti che, pur con impresa inattiva, si sono visti recapitare un avviso addebito Inps per il pagamento dei contributi previdenziali.

A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione che cosa dice la legge.

Il riferimento normativo è l'art. 1 comma 203 della legge 662 del 1996, che prescrive l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali solo se ricorrono determinati requisiti. In particolare, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti gli imprenditori che:

Contributi Inps non dovuti da impresa inattiva

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Come si vede, un'impresa inattiva non soddisfa tutti i requisiti sopra esaminati, in quanto non è configurabile il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione dell'imprenditore al lavoro aziendale.

E ciò anche qualora quest'ultimo abbia già formalmente richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'impresa inattiva, pertanto, non è tenuta al versamento dei contributi Inps, poiché l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste solo nel caso in cui l'attività commerciale sia effettivamente svolta, con l'ulteriore requisito che per l'imprenditore si tratti di attività abituale e prevalente in termini di tempo impiegato e reddito percepito rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.

Data: 21/12/2021 11:00:00
Autore: Marco Sicolo