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Covid, congedi parentali fino al 31 dicembre

Dall'Inps arrivano le istruzioni contabili per genitori con figli in quarantena. Ecco quali sono i requisiti e come presentare la domanda


Covid, congedi parentali: le istruzioni dell'Inps

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Dall'Inps arrivano le istruzioni contabili sul congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. A darli è la circolare numero 189 del 17 dicembre 2021 (in allegato). In caso di quarantena o dad dei figli i genitori saranno indennizzati al 50 per cento i periodi i periodi di assenza dal lavoro dei genitori fino al 31 dicembre 2021. Questo è infatti il termine massimo Questo è il termine previsto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 che, a decorrere dal 22 ottobre 2021, ha introdotto un nuovo periodo di congedo Covid-19 in caso di quarantena o sospensione dell'attività didattica in presenza.

Congedo per i figli senza disabilità gravi e senza disabilità gravi

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In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo. Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti: il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo; il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

- l'infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

- la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

- la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

- la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione

Per quanto riguarda i requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave: anche in questo caso il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Anche in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo; il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito; il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.

Anche in questo caso deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

- l'infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

- la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

- la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Covid, congedi parentali: come si presenta la domanda

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La domanda per il congedo parentale potrà essere presentata solo in modalità telematica attraverso uno dei due canali: portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it; o col Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); infine coi patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornirla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Covid, congedi parentali: compatibilità

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Il "Congedo parentale Covid-19" in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del "Congedo parentale Covid-19" in modalità giornaliera da parte dell'altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Sono invece compatibili due richieste di "Congedo parentale Covid-19" in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Data: 20/12/2021 11:00:00
Autore: Gabriella Lax