L'accordo normativo
L'accordo normativo quale base della configurazione democratica di una struttura sociale
Accordo normativo, cos'è
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Un gruppo di persone collegate tra loro da un titolo comune, (anche la semplice convivenza sullo stesso territorio) possono dar vita ad un accordo diretto a disciplinarne l'utilizzo.
Per semplificare, ipotizziamo una compagnia di pescatori che esercitano la loro attività nello stesso laghetto. Emerge che tutti insieme contemporaneamente non possono pescare e che non è possibile farlo indiscriminatamente perchè i pesci sparirebbero in breve.
Affinché possa attuarsi un raggiungimento effettivo dell'utile cui tutti aspirano, viene realizzato un accordo. Importa notare che questo interesse comune costituisce un vero tessuto connettivo tra i partecipanti all'accordo, che ne permette una visione complessiva unitaria.
Per semplificare, ipotizziamo una compagnia di pescatori che esercitano la loro attività nello stesso laghetto. Emerge che tutti insieme contemporaneamente non possono pescare e che non è possibile farlo indiscriminatamente perchè i pesci sparirebbero in breve.
Affinché possa attuarsi un raggiungimento effettivo dell'utile cui tutti aspirano, viene realizzato un accordo. Importa notare che questo interesse comune costituisce un vero tessuto connettivo tra i partecipanti all'accordo, che ne permette una visione complessiva unitaria.
Struttura
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L'accordo è paritario e riflette la condizione di parità dei soggetti. Essendo poi la connessione tra costoro determinata e circoscritta al comune interesse, il contenuto del loro accordo trova in esso il suo limite.
Nell'accordo, quindi, non esistono controparti, ma comparti. E così, sul piano volitivo i singoli voleri non sono (idealmente) uno contro l'altro, ma concorrono, in quanto vertono su di una finalità pratica condivisa.
In effetti, la volontà del singolo, da sola, non può raggiungere il suo obbiettivo, per la limitatezza di questo in ragione dell'esistente concorrenza di altri. La sola possibilità di accedere alla utilità desiderata è di prendere atto della presenza altrui per raccogliere la volontà di tutti in un unico volere nel quale le singole volontà siano armonizzate, individuando un preciso modello di comportamento per tutti i partecipanti.
La necessità di fissare questo comportamento con la assicurazione della relativa volizione, risponde ad un interesse collettivo e sfocia nell'indispensabilità dell'accordo (al fine di raggiungere una regolata concorrenza: causa), per mezzo del quale, previa identificazione dell'atteggiamento opportuno (oggetto) il correlativo proposito si cristallizza.
E ciò in quanto esiste di fatto un gruppo, che è titolare di un interesse proprio, frazionato fra i componenti, che, in nome di tale titolarità, possiede la pienezza della titolarità del diritto alla attività del singolo partecipe, quale descritta nell'intervenuto accordo.
(Nota) Incidentalmente osserviamo che, anche qui, non esiste un obbligo senza un corrispondente diritto. Obbligo che consiste appunto in una volizione cristallizzata nella personalità di colui che, per tale motivo, ha il diritto corrispondente. Santi Romano (Framm. Diz. Giur., Milano, 1953, v.: Doveri) è contrario a tale correlazione e porta ad esempio il dovere neminem laedere.
Egli dimentica peraltro che tale principio può diventare operativo solo in presenza di una relazione tra soggetti, cioè non esisterebbe se un uomo solo abitasse la terra (v. anche Rousseau, Du contrat social, ecc., Paris, 1956, n.6).
Così che quest'ultimo, nell'accordo, ha contemporaneamente veste di parte, come titolare di potenziale piena libertà di azione, e quella di controparte, come elemento del gruppo. Onde la sua volizione viene ricompresa pro quota (eguale per tutti) nella personalità di ciascun altro interessato in quanto tale e, quindi, anche in sé stesso.
Ed è proprio questa titolarità che porta con sé l'obbligo. Infatti, la titolarità parziaria del diritto a che i compartecipanti tengano il prefisso comportamento significa, e ad un tempo giustifica per ciascuno, nella qualità, lo obbligo allo stesso, in ragione del diritto cui è correlato.
Si può così rilevare la caratteristica che la volizione del singolo non ha per oggetto diretto il bene, ma la costituzione di un obbligo - limitazione alla sua propria libertà d'azione - legato da nesso sinallagmatico non con le altre singole limitazioni, ma con la generalità di queste (altrimenti l'inosservanza di uno, libererebbe dall'obbligo tutti gli altri).
Al fine della sussistenza dell'obbligo per l'individuo, rileva che la volontà collettiva venga sempre considerata persistente e così che le trasgressioni vengano continuativamente perseguite.
La volontà comune è idonea a fondare l'obbligo in dipendenza del suo contenuto sinallagmatico complesso, per cui l'assunzione dell'obbligo per il singolo trova, nell'ambito di questa volontà, il suo fondamento nella correlativa attribuzione assunta contestualmente dagli altri co-utenti.
Nell'accordo, quindi, non esistono controparti, ma comparti. E così, sul piano volitivo i singoli voleri non sono (idealmente) uno contro l'altro, ma concorrono, in quanto vertono su di una finalità pratica condivisa.
In effetti, la volontà del singolo, da sola, non può raggiungere il suo obbiettivo, per la limitatezza di questo in ragione dell'esistente concorrenza di altri. La sola possibilità di accedere alla utilità desiderata è di prendere atto della presenza altrui per raccogliere la volontà di tutti in un unico volere nel quale le singole volontà siano armonizzate, individuando un preciso modello di comportamento per tutti i partecipanti.
La necessità di fissare questo comportamento con la assicurazione della relativa volizione, risponde ad un interesse collettivo e sfocia nell'indispensabilità dell'accordo (al fine di raggiungere una regolata concorrenza: causa), per mezzo del quale, previa identificazione dell'atteggiamento opportuno (oggetto) il correlativo proposito si cristallizza.
E ciò in quanto esiste di fatto un gruppo, che è titolare di un interesse proprio, frazionato fra i componenti, che, in nome di tale titolarità, possiede la pienezza della titolarità del diritto alla attività del singolo partecipe, quale descritta nell'intervenuto accordo.
(Nota) Incidentalmente osserviamo che, anche qui, non esiste un obbligo senza un corrispondente diritto. Obbligo che consiste appunto in una volizione cristallizzata nella personalità di colui che, per tale motivo, ha il diritto corrispondente. Santi Romano (Framm. Diz. Giur., Milano, 1953, v.: Doveri) è contrario a tale correlazione e porta ad esempio il dovere neminem laedere.
Egli dimentica peraltro che tale principio può diventare operativo solo in presenza di una relazione tra soggetti, cioè non esisterebbe se un uomo solo abitasse la terra (v. anche Rousseau, Du contrat social, ecc., Paris, 1956, n.6).
Così che quest'ultimo, nell'accordo, ha contemporaneamente veste di parte, come titolare di potenziale piena libertà di azione, e quella di controparte, come elemento del gruppo. Onde la sua volizione viene ricompresa pro quota (eguale per tutti) nella personalità di ciascun altro interessato in quanto tale e, quindi, anche in sé stesso.
Ed è proprio questa titolarità che porta con sé l'obbligo. Infatti, la titolarità parziaria del diritto a che i compartecipanti tengano il prefisso comportamento significa, e ad un tempo giustifica per ciascuno, nella qualità, lo obbligo allo stesso, in ragione del diritto cui è correlato.
Si può così rilevare la caratteristica che la volizione del singolo non ha per oggetto diretto il bene, ma la costituzione di un obbligo - limitazione alla sua propria libertà d'azione - legato da nesso sinallagmatico non con le altre singole limitazioni, ma con la generalità di queste (altrimenti l'inosservanza di uno, libererebbe dall'obbligo tutti gli altri).
Al fine della sussistenza dell'obbligo per l'individuo, rileva che la volontà collettiva venga sempre considerata persistente e così che le trasgressioni vengano continuativamente perseguite.
La volontà comune è idonea a fondare l'obbligo in dipendenza del suo contenuto sinallagmatico complesso, per cui l'assunzione dell'obbligo per il singolo trova, nell'ambito di questa volontà, il suo fondamento nella correlativa attribuzione assunta contestualmente dagli altri co-utenti.
Effetti
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L'accordo è fonte di una regola (lat.: norma), ossia di un vincolo alla volontà di ogni partecipante ad esso, cui è contrapposto un diritto del gruppo, unitariamente considerato.
Il dovere normativo si contrappone al dovere contrattuale essendo, al contrario di quest'ultimo, una regola d'agire in senso proprio, cioè distaccata dalla azione esecutiva dell'obbligo nel senso che, soddisfatto il comportamento prescritto, la regola non si esaurisce. La limitazione non scompare ma permane, in collegamento allo stato di fatto e all'interesse per il quale è stata creata.
Da rilevare, che - contrariamente al contratto - l'accordo-norma sorge a protezione di un interesse eguale per tutte le parti (tali impropriamente definite). Eguale contrapposizione si riscontra nella direzione delle volontà: nel contratto volte immediatamente al bene, nell'accordo, l'una verso l'altra.
Inoltre, mentre il contratto produce una modificazione morfologica della sfera giuridica individuale, rispetto al suo status precedente, l'accordo produce sì una modificazione, ma questa non è che la definizione e precisazione di una limitazione che già ad essa inerisce come inevitabile conseguenza del suo collegamento ad uno stato di fatto, con l'ulteriore particolarità che, scomparendo questo, viene a prodursi la contemporanea sparizione del dovere.
Non tanto importa, infatti, considerare l'origine del legame che stringe all'accordo, e che può essere volontaria o meno (come evento che si considera nella sua obiettività di fatto e che può portare a ritrovare il concetto giuridico di status). Importa solo sottolineare la possibilità di una sua eliminazione mediante atto di volontà, nel senso che, non sorgendo tale stato di fatto in dipendenza diretta al sorgere della personalità, ma costituendo qualcosa di esterno, la volontà è legittimata e competente a staccarne la persona, eliminando in tal modo le limitazioni che a questa ne derivano.
Naturalmente, ciò non può avvenire per l'obbligo contrattuale, il cui vincolo volitivo verso altri non è dipendente da uno stato di fatto, ma correlato all'altrui personalità, onde la volontà non può ovviarvi.
Particolare all'accordo è anche la struttura dell'obbligo il cui correlativo diritto spetta ad una collettività.
Da detto accordo nasce un obbligo che è perfettamente eguale per ogni obbligato, non solo per quanto ne riguarda il fondamento, ma anche per quello che ne è il contenuto.
E qui è anche il senso e la base della configurazione democratica di una struttura sociale.
Data: 25/12/2021 06:00:00Il dovere normativo si contrappone al dovere contrattuale essendo, al contrario di quest'ultimo, una regola d'agire in senso proprio, cioè distaccata dalla azione esecutiva dell'obbligo nel senso che, soddisfatto il comportamento prescritto, la regola non si esaurisce. La limitazione non scompare ma permane, in collegamento allo stato di fatto e all'interesse per il quale è stata creata.
Da rilevare, che - contrariamente al contratto - l'accordo-norma sorge a protezione di un interesse eguale per tutte le parti (tali impropriamente definite). Eguale contrapposizione si riscontra nella direzione delle volontà: nel contratto volte immediatamente al bene, nell'accordo, l'una verso l'altra.
Inoltre, mentre il contratto produce una modificazione morfologica della sfera giuridica individuale, rispetto al suo status precedente, l'accordo produce sì una modificazione, ma questa non è che la definizione e precisazione di una limitazione che già ad essa inerisce come inevitabile conseguenza del suo collegamento ad uno stato di fatto, con l'ulteriore particolarità che, scomparendo questo, viene a prodursi la contemporanea sparizione del dovere.
Non tanto importa, infatti, considerare l'origine del legame che stringe all'accordo, e che può essere volontaria o meno (come evento che si considera nella sua obiettività di fatto e che può portare a ritrovare il concetto giuridico di status). Importa solo sottolineare la possibilità di una sua eliminazione mediante atto di volontà, nel senso che, non sorgendo tale stato di fatto in dipendenza diretta al sorgere della personalità, ma costituendo qualcosa di esterno, la volontà è legittimata e competente a staccarne la persona, eliminando in tal modo le limitazioni che a questa ne derivano.
Naturalmente, ciò non può avvenire per l'obbligo contrattuale, il cui vincolo volitivo verso altri non è dipendente da uno stato di fatto, ma correlato all'altrui personalità, onde la volontà non può ovviarvi.
Particolare all'accordo è anche la struttura dell'obbligo il cui correlativo diritto spetta ad una collettività.
Da detto accordo nasce un obbligo che è perfettamente eguale per ogni obbligato, non solo per quanto ne riguarda il fondamento, ma anche per quello che ne è il contenuto.
E qui è anche il senso e la base della configurazione democratica di una struttura sociale.
Autore: Angelo Casella