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Articolo 14 Costituzione

Significato dell'art. 14 della Costituzione: l'inviolabilità del domicilio e il rinvio alle garanzie previste in tema di libertà personale


Il testo dell'articolo 14 Costituzione

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Art. 14 Costituzione: "Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali."

Inviolabilità del domicilio nell'articolo 14 Costituzione

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L'articolo 14 della Costituzione va letto in stretta correlazione con l'articolo 13 che lo precede nel Titolo I dedicato ai rapporti civili.

Mentre l'art. 13 si focalizza sul concetto di libertà personale e sulla sua tutela, l'art. 14 delinea la disciplina relativa al domicilio, inteso come il luogo in cui la libertà di una persona si esplica nella sua quotidianità.

Ecco, allora, che il domicilio viene definito come inviolabile, come fosse una vera e propria proiezione spaziale della libertà personale stessa.

E, in maniera del tutto analoga, a tale inviolabilità vengono riconosciute le medesime garanzie previste dall'art. 13, ovverosia la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.

L'inviolabilità del domicilio, cioè, può essere limitata con ispezioni, perquisizioni o sequestri, solo nei casi e nei modi specifici espressamente previsti dalla legge, e solo quando vi sia, in concreto, un provvedimento giurisdizionale a ciò finalizzato e adeguatamente motivato.

Art. 14 Costituzione e concetto di domicilio

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Va evidenziato che per domicilio non si intende esclusivamente la sede in cui una persona svolge principalmente i propri affari.

Questa è una definizione del domicilio che attiene al diritto civile, mentre il testo costituzionale intende fare riferimento in senso molto più ampio a qualsiasi luogo in cui una persona esprime la propria libertà, quindi, ad esempio, anche la propria casa di abitazione o una stanza di albergo.

L'ultimo comma dell'articolo 14 Costituzione evidenzia che, con specifiche leggi, è possibile prevedere casi di limitazione all'inviolabilità del domicilio per motivi attinenti alla sanità e alla sicurezza pubblica o per consentire ispezioni tributarie.

Data: 22/01/2022 06:00:00
Autore: Marco Sicolo