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Al condomino moroso si può sospendere l'utilizzo dell'ascensore

Per il tribunale di Perugia, la sospensione della fruizione del servizio di ascensore, può essere sospesa anche a chiunque abbia un rapporto di fatto con l'appartamento di proprietà esclusiva


Sospensione fruizione servizio ascensore

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La sospensione della fruizione del servizio di ascensore, può essere sospesa anche a chiunque abbia un rapporto di fatto con l'appartamento di proprietà esclusiva. E' quanto afferma il tribunale di Perugia nella sentenza n. 442 del 3.12.2021.

Il fatto

Un condominio ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione a sospendere l'utilizzo del servizio di ascensore al condomino moroso. Nonché a chiunque sia in rapporto di fatto con il suo appartamento (conviventi, possessori, detentori).

L'ente di gestione ha prima costituito in mora il condomino per non aver pagato quote condominiali relative agli anni 2020 e 2021.

Per il giudice, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.

L'art. 63 comma 3 disp. att. c.c.

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L'art. 63 co. 3 disp. att. c.c. consente all'amministratore del condominio di sospendere dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, il condomino che sia moroso da almeno un semestre. Nonostante la norma attribuisca un potere di autotutela che consentirebbe già da sola di provvedere materialmente ed in autonomia al distacco del servizio, senza previa autorizzazione giudiziale, è frequente che il condominio agisca con provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Tale ricorso serve, per evitare di incorrere in responsabilità per abuso del diritto per sproporzione fra l'interesse tutelato e quello sacrificato. Laddove la sospensione del servizio dovesse pregiudicare diritti della persona costituzionalmente garantiti.

L'abuso si potrebbe configurare ogni qual volta l'interruzione del servizio appaia capace di arrecare un danno maggiore (non riparabile monetariamente), rispetto a quello (riparabile monetariamente) a cui intende sottrarsi il condominio.

A ben vedere domande di tale contenuto sono volte ad ottenere:

1) un'autorizzazione al distacco previa verifica che non sussiste un pericolo di pregiudizio ai diritti della persona che renda sproporzionata la sospensione del servizio. Il provvedimento autorizzativo del giudice rassicura il creditore sul fatto che non sta abusando del diritto ad interrompere il servizio.

2) Un ordine di facere in modo che il debitore collabori al distacco, ad esempio consentendo l'accesso nell'abitazione.

A fronte di tali considerazioni l'unico requisito per l'accoglimento della domanda di autorizzazione o di condanna è la positiva delibazione dell'esistenza del diritto di autotutela (il fumus boni iuris).

Previa verifica dei fatti costitutivi, da individuarsi:

a) nella mora protratta per un semestre;

b) nell'esistenza del servizio comune a fruibilità separata.

In definitiva, sebbene la domanda sia qualificata dal condominio come ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., quello che viene richiesto è l'autorizzazione all'esercizio di un diritto per scongiurare profili di responsabilità. Oppure l'ordine al resistente di consentirne e non ostacolarne l'esercizio, per superare un ostacolo materiale prima che giuridico.

Nel caso di specie sussiste il diritto di cui all'art. 63 co. 3 disp. att. c.c., siccome il ricorrente ha fornito prova adeguata sia del credito protrattosi per oltre un semestre, sia dell'esistenza di un servizio comune suscettibile di fruizione separata, qual è quello dell'ascensore che si presta ad essere dotato di accorgimenti tali da poter essere utilizzato da alcuni e non da altri (ad esempio con la chiave).

Il condominio può sospendere l'ascensore al moroso

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In conclusione: Il condominio può sospendere al condomino moroso, la fruizione del servizio di ascensore.

Tale fruizione può essere sospesa anche a chiunque abbia un rapporto di fatto con l'appartamento di proprietà esclusiva (convivente, ospite, possessore, detentore di fatto o di diritto). Il Tribunale ha autorizzato il condominio ad eseguire gli interventi necessari allo scopo.

Data: 03/02/2022 06:00:00
Autore: Gianpaolo Aprea