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Articolo 19 Costituzione

Significato dell'art. 19 della Costituzione. Libertà di professare la propria religione ed eguaglianza delle fedi. La laicità della Repubblica italiana


Il testo dell'art. 19 della Costituzione

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Articolo 19 Costituzione: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

L'art. 19 della Costituzione sancisce la libertà religiosa in Italia, ribadendo il principio di laicità della Repubblica italiana, già presupposto dall'art. 3 e dagli artt. 7 e 8 della Carta.

La libertà di professare liberamente il proprio credo religioso è espressione della più ampia libertà personale prevista dall'art. 13 Cost. e può considerarsi una specificazione della libertà di associazione sancita dall'art. 18, poiché viene tutelata anche quando esercitata in forma associata.

Libertà religiosa e art. 19 Costituzione

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La laicità dello Stato si sostanzia nell'eguaglianza di ogni credo religioso e, al contempo, nella libertà di manifestare il proprio ateismo.

L'uguaglianza delle varie confessioni religiose davanti alla legge, pur con le differenze che emergono dagli artt. 7 e 8 Cost. (retaggio del precedente ruolo della religione cattolica come religione di Stato, vedi al riguardo le nostre guide sugli artt. 7 e 8 Cost.), è un tema di grande attualità, considerati gli ingenti flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni, rendendo la nostra popolazione molto più multiculturale rispetto al passato.

Diventa, quindi, di fondamentale importanza il dettato dell'art. 19 Costituzione, nel momento in cui garantisce libertà di propaganda e di esercizio pubblico della propria fede, che si sostanzia, ad esempio, nella partecipazione alle funzioni religiose previste dal proprio credo.

A riprova di ciò, va evidenziato che il testo dell'art. 19 fa riferimento a "tutti" coloro che si trovano sul territorio nazionale, e non soltanto ai cittadini.

Libertà di culto e limite del buon costume

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La libertà di professione religiosa, di proselitismo (cioè di esercizio di attività volte a coinvolgere nuovi seguaci) e di esercizio del culto incontra il limite dei riti contrari al buon costume.

Sebbene quest'ultimo sia un concetto suscettibile di cambiamenti nel corso del tempo, è pacifico che gli atti contrari al buon costume si concretino in quelli contrari alla morale pubblica e alla decenza, come ad esempio quelli che coinvolgano la sfera sessuale o che comportino sacrifici che compromettano l'incolumità della salute.

Data: 23/01/2022 06:00:00
Autore: Marco Sicolo