Multe ai genitori che litigano per i figli
- Novità per figli maggiorenni e genitori indisciplinati
- Negoziazione assistita anche per i figli 'bamboccioni'
- Risarcimento giornaliero se il genitore non rispetta i provvedimenti del giudice
Novità per figli maggiorenni e genitori indisciplinati
La riforma del codice di procedura civile, per quanto riguarda la materia familiare, ha introdotto due novità molto importanti:
- la prima prevede la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, non solo per questioni relative al mantenimento dei figli minori, ma anche di quelli che hanno compiuto la maggiore età;
- l'altra invece prevede l'obbligo risarcitorio giornaliero a carico del genitore che non si attiene ai provvedimenti del giudice.
Vediamo più nel dettaglio in che cosa consistono queste due novità che, insieme ad altre disposizioni contenute nei commi compresi dal 27 al 36, sono applicabili ai procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno del 2022.
Vedi anche Riforma processo civile: le novità e il testo
Negoziazione assistita anche per i figli 'bamboccioni'
La convenzione di negoziazione assistita, con un avvocato almeno per parte, prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 132/2014 contenente "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", in base a quanto previsto dalla riforma del processo civile (legge delega n. 206/2021- sotto allegata) può essere conclusa dai genitori anche quando devono essere definite le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati al di fuori del matrimonio o per modificare le condizioni già definite.
Detta convenzione può inoltre essere impiegata quando si vuole trovare una soluzione consensuale alla determinazione del mantenimento del figlio maggiorenne, quando è quest'ultimo a farne richiesta ai genitori.
Risarcimento giornaliero se il genitore non rispetta i provvedimenti del giudice
In relazione invece alle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli, l'art. 709 ter c.p.c prevede, al comma 2 che, qualora si verifichino gravi inadempienze o atti che comunque rechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice ha la possibilità, non solo di modificare quanto già stabilito, ma anche di adottare congiuntamente alcune misure come l'ammonimento, la condanna al pagamento di una sanzione e il risarcimento del danno in favore del genitore adempiente o del minore.
La riforma del processo civile modifica la regola del risarcimento del danno che la legge già prevede in favore del genitore adempiente, prevedendo il riconoscimento di una "somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice."
Questo provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute in favore del destinatario, per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'articolo 614-bis c.c, che disciplina le misure di coercizione indiretta.
Data: 15/01/2022 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate