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Ok alla citazione per opporsi alla multa

Per la Cassazione a sezioni unite, il procedimento di opposizione a una multa non viene meno se instaurato con un atto di citazione, non occorre però iscrivere la causa davanti al GdP


Atto di citazione al posto del ricorso

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Per opporsi a una multa, se al posto del ricorso si notifica un atto di citazione, il giudizio può proseguire, se l'atto viene notificato tempestivamente. Gli effetti della domanda proposta irritualmente infatti si producono in base al rito adottato. Non è invece necessario iscrivere la causa a ruolo davanti al Giudice di pace perché nessuna norma lo dispone e perché si tratta di un rito in cui vige il principio di libertà delle forme. Queste i due importanti chiarimenti contenuti nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 758/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una S.r.l riceve la notifica di una cartella di pagamento per delle sanzioni prese a causa della violazione del codice della Strada. Cita così in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l'agente della riscossione e l'ente impositore, definendo la propria azione "opposizione art. 615 c.p.c" e deducendo che il verbale di accertamento non le è mai stato notificato.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo, la società deposita l'atto di citazione nella cancelleria del GdP, 5 giorni prima dell'udienza di prima comparizione. Il Comune deposita quindi la propria comparsa, producendo l'atto di citazione notificato, il verbale di accertamento e la relativa relata.

Il G.d.P, in accoglimento della domanda delle Srl, annulla la cartella, rilevando la contumacia del Comune e la mancata prova, da parte di Equitalia, della notifica degli atti del Comune.

Il Comune impugna la decisione, ritenendo di essersi costituito regolarmente e dimostrando l'avvenuta notifica. La S.r.l però anche in appello contesta la regolare costituzione del Comune davanti al G.d.p perché la trasmissione della comparsa è avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo, per cui il convenuto è stato ritenuto correttamente contumace.

Il Tribunale adito, dopo aver valutato le posizioni delle parti, ribalta la decisione di primo grado ritenendo il Comune costituito regolarmente con l'invio dei documenti e della comparsa, a mezzo posta, non potendo attribuire rilievo alcuno alla mancata iscrizione a ruolo della causa da parte del Comune, visto che la società vi aveva provveduto e che l'ente si era costituito. Il verbale presupposto infine è risultato notificato per cui la cartella non può ritenersi nulla.

Iscrizione a ruolo davanti al GdP e scelta erronea del rito

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La società soccombente, nel ricorrere in Cassazione, rileva che il Tribunale ha ritenuto erroneamente costituito il Comune nel giudizio di primo grado nonostante la mancata iscrizione a ruolo della causa e il mancato pagamento del contributo unificato.

La terza Sezione della Corte di legittimità invece rimette alle SU la questione relativa alla scelta erronea del rito compiuta dalla società per l'opposizione alla cartella di pagamento, avvenuta con citazione e non con ricorso.

Consolidato il rito errato non si torna indietro

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Sulla questione relativa alla scelta del rito la Cassazione abbraccia le tesi secondo cui : "Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. Ed infatti, come ancora rilevato dal Procuratore Generale, - una volta consolidatosi il rito errato, è solo sulla scorta di tale schema procedurale che va delibato il momento della litispendenza: infatti, non convince la diversa opzione che comunque computa la litispendenza secondo la forma ipotetica nonostante che in essa giammai potrà legittimamente essere mutato il rito - (…) L'irretrattabilità del rito dopo la prima udienza di comparizione ex art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, in mancanza dell'ordinanza di mutamento, è un effetto sistematicamente coerente."

Afferma quindi, al riguardo, il seguente principio: "nei procedimenti -semplificati- disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con

ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione."

Libertà delle forme davanti al GdP

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Sul motivo sollevato dalla S.r.l soccombente, relativo all'iscrizione a ruolo della causa, il collegio ritiene che per l'instaurazione del giudizio innanzi al Giudice di pace non sia necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo perché in esso vige il principio della "massima libertà delle forme" e visto che nessuna norma specifica lo richiede, non è coerente pretendere per l'ammissibilità della domanda o la procedibilità del giudizio, un'iscrizione formale della causa.

Data: 28/01/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate