Pec finisce in spam: la notifica è valida
La Cassazione sull'omesso controllo della PEC, fra la posta elettronica indesiderata e contrassegnata come spam
- Pec cancellata
- Cassazione: diligenza dell'addetto alla ricezione della posta elettronica
- Le misure cautelative da adottare
- Pec in "quarantena"
Pec cancellata
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Un decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo PEC, ma il ricevente eccepiva di non averne avuto tempestiva conoscenza, per caso fortuito o forza maggiore, poiché la posta elettronica certificata era finita nella cartella della "posta indesiderata" della propria casella PEC (come spam) ed era stata eliminata dall'impiegata preposta, senza apertura e lettura della busta, per timore di danni al sistema informatico aziendale.
L'addetta alla ricezione della P.E.C, era già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico, e pertanto costretta ad eliminare il messaggio e-mail, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione.
L'addetta alla ricezione della P.E.C, era già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico, e pertanto costretta ad eliminare il messaggio e-mail, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione.
Cassazione: diligenza dell'addetto alla ricezione della posta elettronica
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Come osservato dalla Corte di Cassazione civile n. 17968/2021, investita del ricorso, "I programmi di posta elettronica non sono in grado di individuare, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come spam, e –pertanto- rientra nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario. Le suddette cautele di attenzione sono note a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale — e per lui, dei suoi ausiliari — stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici."
Le misure cautelative da adottare
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Sull'argomento, tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata affermando che il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez. L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917).
Inoltre, come rilevato da Cass. civ. n.3965/2020, "l'art. 20 del D.M. 21/02/2011 n. 44 ("regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. B2, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), disciplina i «requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno», imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica".
In particolare, il «soggetto abilitato esterno», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 3 R.G. 25467/2018 m) del D.M. N. 44 del 2011:
"a) «è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati» (comma 2);
b) «è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia» (comma 3);
c) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che «deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34» (comma 4);
d) «è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione» (comma 5). "
Pec in "quarantena"
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Pertanto, nel caso di specie, tutto ciò avrebbe consentito di isolare la PEC ritenuta sospetta e porla nella c.d. "quarantena" ovvero di eseguire la scansione manuale del file in questione, azionando il prescritto "software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio".
Data: 18/01/2022 06:00:00Autore: Roberto Paternicò