Pensioni, Opzione donna: proroga nel 2022
- Opzione donna 2022, le novità
- Opzione donna 2022, perfezionamento del requisito contributivo
- Opzione donna 2022, comparto scuola
Opzione donna 2022, le novità
Aggiornata dall'Inps la proceduta per la maturazione dei requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico anticipato la cosiddetta opzione donna, ai sensi della Legge di Bilancio 2022. A beneficiarne le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni (se lavoratrici dipendenti) e di 59 anni (se lavoratrici autonome), con disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio numero 69 del 13 gennaio 2022 (in allegato).
Opzione donna 2022, perfezionamento del requisito contributivo
Per il perfezionamento del requisito contributivo e? valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianita?, ove richiesto dalla gestione a carico della quale e? liquidato il trattamento pensionistico.
Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per la decorrenza del trattamento pensionistico trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Opzione donna 2022, comparto scuola
Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio Fino al 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022). Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non puo? essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione e? liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e? liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalita?.
Data: 19/01/2022 06:00:00Autore: Gabriella Lax