Legge Mancino: cosa prevede
- Cos'è la legge Mancino
- Finalità della legge
- Fondamenti normativi
- Le condotte punite dalla legge Mancino
- Identità di genere e orientamento sessuale
- Contrasto con la libertà di pensiero
Cos'è la legge Mancino
La legge Mancino n. 205/1993, che prende il nome dall'allora Ministro dell'Interno proponente Nicola Mancino, è un atto normativo importantissimo, che punisce le condotte che incitano all'odio, alla discriminazione e alla violenza per motivi religiosi, etnici, razziali e nazionali.
Finalità della legge
Il testo, composto da 9 articoli, è stato emanato alla luce della "straordinaria necessita' ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita."
Fondamenti normativi
La legge attua la XII Disposizione transitoria e finale che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e quanto sancito dalla Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966.
Le condotte punite dalla legge Mancino
La legge Mancino punisce:
- chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scop l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività;
- chi promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- chi, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli discriminatori;
- chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Identità di genere e orientamento sessuale
La legge è stata oggetto di critiche perché al tempo della sua emanazione non ha tenuto conto della necessità di estendere l'applicazione anche alle condotte che risultano offensive e discriminatorie nei confronti delle donne, degli omosessuali e dei transessuali.
Il Ddl Zan, che aveva fatto un tentativo in tal senso, non è mai arrivato in Senato.
Contrasto con la libertà di pensiero
Il ddl Zan, così come i tentativi di abrogazione della legge Mancino, trovano la loro giustificazione giuridica nell'art. 21 della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, dimenticando tuttavia, che lo stesso articolo prevede il limite del buon costume, concetto che evolve nel tempo in base al sentire dell'uomo medio e in cui sono riuniti diversi principi etici e morali, che non devono risultare offensivi del pudore e della pubblica decenza, nel momento in cui si manifesta il proprio pensiero.
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Data: 17/01/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate