Tribunale di Firenze: dubbi sulla costituzionalità della norma che revoca l'assegnazione della casa familiare all'assegnatario che contragga nuovo matrimonio e continui a risiedervi
Nel prosieguo i giudici fiorentini individuano le norme costituzionali violate: "In tal senso si crea un contrasto con l'art. 3, comma 2° della Costituzione ovverosia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. (…) Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario in ulteriore contrasto con l'art. 29 della Costituzione che riconosce la libertà di matrimonio, libertà che potrebbe venire compromessa da valutazioni relative alla perdita dell'abitazione familiare". Data: 08/05/2007
Autore: Silvia Vagnoni