Il pignoramento presso terzi cambia dal 22 giugno 2022
- Come cambia il pignoramento presso terzi
- Cosa dovrà fare il creditore dal 22 giugno 2022?
- Onere a pena d'inefficacia del pignoramento dal 22 giugno
Come cambia il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi cambia e lo fa dal 22 giugno 2022. Una data che il creditore e il suo avvocato dovranno tenere bene a mente e scadenzare se dovranno procedere, a partire da questa data, a un pignoramento presso terzi.
Ricordiamo infatti che il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021, che contiene la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
Diverse le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, tra queste anche l'art. 543 c.p.c., che prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.
Novità normativa che esplicherà la sua efficacia in quelle procedure che verranno instaurare a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge delega suddetta, ossia a partire dal 22 giugno 2022, considerato che la legge delega è vigente dal 24 dicembre 2021.
Cosa dovrà fare il creditore dal 22 giugno 2022?
L'art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile viene integrato da due altri due commi, che vengono aggiunti dopo il quarto e che così dispongono:
- "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
- Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."
Dalla formulazione dei nuovi commi è evidente che l'onere che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione.
Onere a pena d'inefficacia del pignoramento dal 22 giugno 2022
Un onere procedurale in più quindi che va a gravare sul creditore e che sembra porsi in contrasto con le finalità di "semplificazione" e di accelerazione del rito procedurale in materia civile finendo così per appesantire la procedura finalizzata a tutelare il credito da parte di un soggetto che comunque è già in possesso di un titolo esecutivo per avviare l'esecuzione nelle sue diverse e possibili forme.
Un onere che tra l'altro è previsto, come precisano i due nuovi commi, a pena d'inefficacia del pignoramento.
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Data: 21/01/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate