Quando esperire il regolamento di competenza
Quando si può proporre il regolamento di competenza e l'orientamento delle sezioni unite della Cassazione in materia
- Il regolamento di competenza
- Regolamento di competenza: le precisazioni della Cassazione
- Impugnazione con regolamento di competenza
Il regolamento di competenza
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Il regolamento di competenza risponde all'esigenza di addivenire in tempi rapidi a una pronuncia in tema di competenza definitiva e vincolante e il compito di statuire sulla competenza spetta alla Corte di Cassazione.L'istituto si atteggia sia a mezzo d'impugnazione ordinario, esclusivo o alternativo, concesso alle parti avverso i provvedimenti contenenti almeno un capo, anche implicito, sulla competenza, sia, in talune più limitate ipotesi, a rimedio preventivo concesso al giudice dissenziente rispetto all'indicazione fornita dal primo giudice che abbia declinato la propria competenza.
Il regolamento di competenza si distingue in necessario (art 42 c.p.c.), quando è rivolto contro provvedimenti (ordinanze) che hanno ad oggetto solamente la questione di competenza e in facoltativo (art. 43 c.p.c.), quando esperito contro provvedimenti (sentenze) che hanno deciso anche il merito e ove la questione di competenza potrebbe quindi essere ridiscussa anche attraverso i normali mezzi di impugnazione.
Vedi anche la guida Il regolamento di competenza
Siffatto principio poggia sul presupposto che, in assenza della rimessione della causa in decisione e dell'invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, il provvedimento che disponga la prosecuzione del giudizio davanti al giudice adito e nel contempo contenga affermazioni sulla competenza in contrasto ad eccezione di parte, non configura una "decisione" sulla competenza, ma un provvedimento meramente ordinatorio (in quanto tale non suscettibile di impugnazione a mezzo regolamento di competenza) teso a giustificare l'opzione di proseguire la trattazione della causa davanti a sè e di provvedere alla definitiva decisione sulla questione di competenza unitamente a quella sul merito.
La dottrina ha evidenziato come tale tesi parrebbe contraddire le esigenze di celerità che sottostanno alla garanzia della ragionevole durata del processo, giacchè non consente al giudice di pronunziarsi sulla questione di competenza in termini di sostanziale immediatezza.
Sul punto però occorre rivelare che la rimessione in decisione, pur se provocata da questione di competenza, non è mai necessariamente limitata a tale questione, poichè il giudice investito della decisione, ha il potere-dovere di decidere tutti i profili, di rito e di merito, coinvolti dalla controversia e ritenuti maturi. Ne consegue che l'assenza d'integrale precisazione delle conclusioni pregiudicherebbe il principio del contraddittorio, quanto meno nel caso in cui il giudice decidesse oltre la questione di competenza anche il merito della lite o questione pregiudiziale diversa dalla competenza.
In questa prospettiva, sono suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza anche i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacchè, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell'intera causa), il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio (cfr. Cass. SS. UU. N. 20449/2014, Ord.)
Non sono invece suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza le ordinanze, con le quali il giudice pur argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza previa remissione della causa in decisione (con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui sia il giudice medesimo a qualificare, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come decisoria la declaratoria di competenza).
Regolamento di competenza: le precisazioni della Cassazione
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Di rilevante importanza sul punto è l'ordinanza 29/09/2014, n. 20449 con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno sancito che anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla l. n. 69/2009 in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l'eccezione d'incompetenza, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile d'impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; ciò con la sola eccezione che il giudice del merito, pur avendo affermato la propria competenza senza previa rimessione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, lo abbia fatto, conclamando in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza. Siffatto principio poggia sul presupposto che, in assenza della rimessione della causa in decisione e dell'invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, il provvedimento che disponga la prosecuzione del giudizio davanti al giudice adito e nel contempo contenga affermazioni sulla competenza in contrasto ad eccezione di parte, non configura una "decisione" sulla competenza, ma un provvedimento meramente ordinatorio (in quanto tale non suscettibile di impugnazione a mezzo regolamento di competenza) teso a giustificare l'opzione di proseguire la trattazione della causa davanti a sè e di provvedere alla definitiva decisione sulla questione di competenza unitamente a quella sul merito.
La dottrina ha evidenziato come tale tesi parrebbe contraddire le esigenze di celerità che sottostanno alla garanzia della ragionevole durata del processo, giacchè non consente al giudice di pronunziarsi sulla questione di competenza in termini di sostanziale immediatezza.
Sul punto però occorre rivelare che la rimessione in decisione, pur se provocata da questione di competenza, non è mai necessariamente limitata a tale questione, poichè il giudice investito della decisione, ha il potere-dovere di decidere tutti i profili, di rito e di merito, coinvolti dalla controversia e ritenuti maturi. Ne consegue che l'assenza d'integrale precisazione delle conclusioni pregiudicherebbe il principio del contraddittorio, quanto meno nel caso in cui il giudice decidesse oltre la questione di competenza anche il merito della lite o questione pregiudiziale diversa dalla competenza.
Impugnazione con regolamento di competenza
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Ciò posto, deve concludersi che si ha un provvedimento decisorio sulla questione di competenza in esito alla formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale.In questa prospettiva, sono suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza anche i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacchè, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell'intera causa), il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio (cfr. Cass. SS. UU. N. 20449/2014, Ord.)
Non sono invece suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza le ordinanze, con le quali il giudice pur argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza previa remissione della causa in decisione (con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui sia il giudice medesimo a qualificare, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come decisoria la declaratoria di competenza).
Autore: Andrea Del Prete