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Il testamento olografo si può scrivere in stampatello?

Per la Cassazione, il testamento è valido anche se redatto in stampatello, l'importante è che sia riconducibile all'autore anche se abitualmente non scrive in questo modo


Il testamento olografo è valido anche se scritto in stampatello?

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La Cassazione con l'ordinanza n. 42124/2021 (sotto allegata) risponde positivamente alla domanda. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la redazione del testamento in stampatello non inficia la validità del testamento. Non è neppure necessario che chi lo redige abbia l'abitudine a scrivere in stampatello, l'importante è che lo scritto sia riconducibile al suo autore. Vediamo le ragioni di questa affermazione, analizzando la causa giudiziaria che l'ha provocata.

La vicenda processuale

Gli attori agiscono in giudizio per far dichiarare nullo il testamento olografo del de cuius, che ha nominato eredi il fratello e le di lui figlie, perché privo di firma e di data. In via subordinata chiedono che il testamento venga annullato per incapacità del testatore, di procedere all'apertura della successione e di condannare le convenute a rilasciare i beni.

Il Tribunale accoglie la domanda di nullità del testamento in quanto redatto in stampatello perché non ci sono prove che il testatore scrivesse abitualmente in quel modo.

La Corte però riforma la sentenza di primo grado, ritenendo il testamento valido perché la perizia ha ritenuto il testamento, anche se scritto in stampatello, autentico. Il testatore inoltre, sempre in base a quanto appurato dalla perizia, era sicuramente capace, anche perché tale stato non emergeva dal certificato medico prodotto. Lo scritto non presentava inoltre anomalie, in quanto del tutto coerente con le condizioni di vita del testatore.

Validità del testamento e abitualità dello stampatello

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A questo punto i soggetti soccombenti in appello si rivolgono agli Ermellini innanzi ai quali sollevano numerosi motivi tra i quali preme analizzare i seguenti.

Valido il testamento in stampatello

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La Cassazione, dopo l'analisi dettagliata di tutti i motivi, accoglie l'ottavo motivo; rigetta i primi sette motivi; dichiara assorbiti il nono e il decimo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Per quanto riguarda le contestazioni relative all'uso dello stampatello utilizzato dal testatore nel redigere il testamento olografo la Cassazione replica ai motivi sollevati nel modo che segue.

Prima di tutto sia la dottrina che la giurisprudenza della stessa Corte sono allineate sulla validità del testamento olografo scritto in stampatello, anche se tale carattere non è abitualmente utilizzato dal testatore. Nel caso di specie la Corte ha fatto proprie le conclusioni delle perizie, dalle quali è emerso che "lo stampatello presentava caratteristiche "individualizzanti" che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l'autenticità della scheda (...) la minima perplessità espressa dal consulente potesse essere superata sulla base di altri elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de cuius usava scrivere a stampatello.

Una volta riconosciuto che l'uso dello stampatello non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto esente da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile" in sede di legittimità.

Il motivo con cui si contesta l'autenticità delle scritture comparative è inammissibile, in quanto il consulente ha considerato, a fini comparativi, solo le sottoscrizioni autentiche del testatore."

Infondato il motivo sulla firma e sulla data certa del testamento in quanto la Corte d'appello ha "riconosciuto la provenienza dello scritto per intero dal testatore, sia nel testo, sia nella sottoscrizione."

Fondato invece l'ottavo motivo in quanto "Ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.c., la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l'incapacità è l'eccezione: da ciò consegue che la prova dell'incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l'abbia dedotta." Nel caso di specie tuttavia la Corte si è limitata a ritenere il testatore capace desumendolo da un certificato medico e dal testamento, senza considerare l'incertezza con cui si era invece espresso il CTU, il quale ha dichiarato che il testatore, quando ha redatto l'olografo, era affetto da un "disturbo neuro cognitivo maggiore con una gravità che poteva oscillare da lieve (capacità di produrre testamento) a moderata-grave (incapacità di produrre testamento)."

La decisione quindi non si fonda sull'accertamento della capacità del testatore, a causa del "mancato assolvimento dell'onere da parte degli attori, non nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine alla non incapacità del testatore al momento di formazione del testamento."

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Data: 22/01/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate