Articolo 35 Costituzione
- Il testo dell'articolo 35 Cost.
- La tutela del lavoro nell'art. 35 della Costituzione
- Formazione professionale e tutela dei lavoratori all'estero
Il testo dell'articolo 35 Cost.
Articolo 35 Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."
La tutela del lavoro nell'art. 35 della Costituzione
Il titolo III della parte I della Costituzione è dedicato ai rapporti economici e, negli articoli da 35 a 40, evidenzia il ruolo primario che ha il lavoro nel sistema di valori della nostra Repubblica.
L'articolo 35 Cost., in particolare, sancisce il compito fondamentale di tutelare il lavoro e i lavoratori; tale compito ricade sullo Stato e sugli altri enti pubblici.
La disposizione in esame, di carattere programmatico, si pone al fianco della solenne dichiarazione di principio contenuta nell'art. 1 Cost., secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro, e della disposizione di cui all'art. 4 Cost., che delinea il lavoro come diritto e dovere del cittadino.
Tra gli altri importanti riferimenti normativi presenti del nostro ordinamento su questo tema, lo Statuto dei lavoratori occupa, con tutta evidenza, una posizione di primario rilievo.
Formazione professionale e tutela dei lavoratori all'estero
Il secondo comma si pone in linea con le disposizioni relative al diritto allo studio (contenute principalmente negli artt. 33 e 34 Cost.), con l'obiettivo di garantire l'impegno dello Stato e di tutta la Pubblica Amministrazione nella cura della formazione professionale dei lavoratori.
Gli accordi internazionali cui fa riferimento il terzo comma, invece, hanno la finalità di rendere uniformi le tutele per i lavoratori nei vari Stati, garantendo la reciprocità dei diritti nei vari ordinamenti.
Simili obiettivi sono perseguiti dalla disposizione di cui all'ultimo comma, che risente evidentemente del periodo storico in cui fu emanata la Costituzione. All'emigrazione, a quel tempo diffusa, oggi si è sostituita una consistente immigrazione, che pone analoghe istanze di tutela del lavoratore in quanto tale, a prescindere dalla nazionalità e dal territorio in cui viene eseguita la prestazione lavorativa.
Data: 01/02/2022 06:00:00Autore: Marco Sicolo