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Sull'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale "scudato"

Lo "scudo penale Covid" è una dichiarazione di subalternità del diritto alla salute dell'individuo, in contrasto con l'art 32 della Costituzione


Scudo penale covid e finalità della campagna vaccinale

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In questo articolo investighiamo la compatibilità dell'obbligo vaccinale anti Covid-19 con la depenalizzazione delle sue conseguenze avverse eccezionali, quali morte o lesioni gravi, in riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art 32 della Costituzione.

L'art 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) del DL 1° aprile 2021, n. 44 cancella la pena a chi causi la morte, o lesioni gravi, in conseguenza della somministrazione del vaccino anti Covid-19. Chiamiamo questo articolo di legge per semplicità "scudo penale covid".

Si ricorda che la finalità della campagna vaccinale è quella di "garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale" (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Questi due elementi, uniti insieme, rivelano la gerarchia valoriale che il legislatore stabilisce tra salute pubblica e quella dell'individuo. Per lui la salute pubblica è un obiettivo farmaceutico, da massimizzare su scala geografica, che esclude il singolo individuo.

Articolo 32 della Costituzione e tutela della salute individuale

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In contrasto con questa interpretazione si pone il comma 1 dell'art 32 della Costituzione, che dice:

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […]".

La salute dell'individuo compare in congiunzione paritetica con quello di interesse collettivo. Questo significa che nessun interesse sanitario collettivo può prescindere da quello individuale.

Lo scudo penale covid viola la tutela della salute individuale

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Obbligare una persona, formalmente o surrettiziamente, a farsi iniettare un siero per il bene della salute pubblica, in conseguenza del quale, per fatalità, la persona dovesse morire, o subire lesioni gravi e, per disposizione di legge, nessuno sarebbe chiamato a risponderne, significa ammettere la totale subalternità della salute dell'individuo rispetto a quella collettiva, e questo non è ammissibile.

Non si tratta di prevedere risarcimenti, ma della violazione della Costituzione.

Qualsiasi trattamento sanitario, i cui operatori, e l'intera catena delle responsabilità, siano tutelati sotto il profilo delle conseguenze penali da leggi ad hoc – le quali, peraltro, nella fattispecie della vaccinazione anti Covid-19, neppure vengono rese note al paziente nel documento del consenso informato "coatto" - non garantisce la salute dell'individuo, inteso nella sua eccezionalità.

Conclusioni

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Da queste ragioni segue che l'obbligo vaccinale anti Covid-19 lede il diritto alla salute degli individui, che vengono esposti a rischi, le cui responsabilità, se ricondotte al protocollo vaccinale, non saranno punite.

E a nulla vale il richiamo ad un interesse collettivo preponderante su quello individuale, perché in materia sanitaria il comma 1 citato respinge la possibilità che tra i due interessi sussista gerarchia.

Pertanto, l'obbligo vaccinale anti Covid-19 deve considerarsi in violazione dell'art 32 della Costituzione.

Data: 27/01/2022 06:00:00
Autore: Pierluigi Tramonte