Quietanza liberatoria
- Cos'è la quietanza liberatoria
- Come si scrive una quietanza liberatoria
- Quietanza liberatoria: forma e contenuto
- Quietanza di pagamento e liberatoria: differenze
Cos'è la quietanza liberatoria
In un rapporto debito credito, quando il debitore paga quanto dovuto al creditore, in base agli accordi intercorsi, ha diritto al rilascio in suo favore della quietanza liberatoria. Trattasi infatti di una dichiarazione con la quale il creditore libera definitivamente il debitore dal suo obbligo di pagamento.
La quietanza liberatoria, come emerge da quanto detto, viene impiegata soprattutto nell'ambito dei rapporti negoziali in cui è previsto il pagamento di una somma di denaro.
Come si scrive una quietanza liberatoria
Una quietanza liberatoria è un documento che si compone principalmente di due parti.
Nella prima parte il creditore che riceve dal debitore il pagamento della somma di denaro a fronte, ad esempio, della vendita di un elemento di arredo per un ufficio, prima di tutto deve indicare i propri dati personali, ovvero nome, cognome e la titolarità dell'attività di vendita di arredi da ufficio. Poi deve dichiarare di ricevere dal debitore, di cui deve indicare nome e cognome (a scopo identificativo), la somma che si riferisce ad esempio alla fattura n. …. del …… relativa all'acquisto, supponiamo, di una scrivania.
Nella seconda parte, ed è questa che interessa maggiormente il debitore, il creditore deve dichiarare che la somma ricevuta si riferisce all'acquisto della scrivania da ufficio, modello ...che lo stesso riceve a totale soddisfazione del credito risultante dal documento …. e che quindi non ha più nulla a che pretendere dal debitore Sig. …in quanto la sua prestazione deve intendersi interamente adempiuta.
Attenzione quindi, la semplice apposizione sul documento contabile che attesta ad esempio l'acquisto di una scrivania, come nell'esempio sopra riportato, non è sufficiente e liberare il debitore dall'obbligo di pagamento. E' necessario che il creditore utilizzi la dicitura specifica "per quietanza" seguita dalla sua firma.
Quietanza liberatoria: forma e contenuto
La quietanza liberatoria, secondo alcuni, non richiede il rispetto di forme particolari, in realtà, quando si parla di cifre importanti non è mai consigliabile accontentarsi di una quietanza verbale. Sempre meglio chiedere il rilascio di una quietanza scritta, contenente i dati sopra indicati e la formula "per quietanza" con tanto di data del rilascio e firma del creditore.
La data della quietanza per la Cassazione
In relazione al contenuto della quietanza, si fa presente tuttavia, che nel giudizio deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 7586/2021 la ricorrente aveva lamentato che "una quietanza priva di data e di ogni indicazione relativa alla somma dovuta ed alle obbligazioni estinte, non avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dalla Corte d'appello, perché non rispondente ai requisiti di legge."
Osservazione non condivisa tuttavia dagli Ermellini, i quali hanno rilevato nel caso di specie che "la sentenza ha tuttavia ritenuto che in relazione al secondo assegno il debitore avesse in modo adeguato dimostrato di aver pagato il debito. A tale conclusione la sentenza è pervenuta sulla base di un ragionamento articolato, nel quale acquisisce peso preponderante l'affermazione per cui, pur essendo la quietanza priva di data, era ragionevole ricondurre la stessa al debito in questione, non essendo stata dedotta, né provata, dall'appellante l'esistenza di un ulteriore credito della defunta verso il debitore. Tale giudizio, che è un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, non viola le norme di legge richiamate. L'idoneità di una quietanza di pagamento senza data a costituire prova sufficiente dell'estinzione del debito costituisce, in modo evidente, una valutazione che spetta al giudice di merito, a condizione che egli supporti la sua valutazione con elementi logici e ragionevoli."
Quietanza di pagamento e liberatoria: differenze
Quanto detto finora trova parziale conferma nella previsione codicistica di cui all'articolo 1199 c.c, contenuta nella Sezione I del libro IV del Codice civile dedicato alle obbligazioni.
Questa norma infatti, intitolata "Diritto del debitore alla quietanza", dispone che "1. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. 2. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi."
Come si nota dal tenore letterale, la forma scritta per la quietanza è implicitamente richiesta.Questo tipo di quietanza però, non è liberatoria, è di pagamento. Per diventare liberatoria il creditore, deve infatti indicare altresì, come sancito dalla Cassazione n. 4196/2014 "una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili."
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Data: 09/07/2022 12:00:00Autore: Annamaria Villafrate