Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Composizione negoziata della crisi di impresa: la prima giurisprudenza

Dopo l'entrata in vigore del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi di impresa, si pronuncia sul punto una prima ordinanza del Tribunale di Brescia


Quale funzione ha il giudice nella composizione negoziata della crisi di impresa?

[Torna su]

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, che è un rimedio stragiudiziale finalizzato a prevenire lo stato di insolvenza, l'intervento del giudice non è automatico, ma può derivare dalla richiesta dell'impresa finalizzata ad ottenere le cd. misure protettive, e cioè la possibilità di portare avanti le trattative con i creditori senza subire iniziative esecutive.

In particolare, l'art. 6 del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, stabilisce che l'imprenditore può chiedere - unitamente alla nomina dell'esperto che dovrà guidare le trattative con i creditori - anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l'attività d'impresa.

Ebbene, quando l'imprenditore formula tale richiesta, deve poi chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive al Tribunale compente, in quanto, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle misure di protezione, l'imprenditore deve provvedere anche alla pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive ed infatti, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l'iscrizione delle misure viene cancellata.

Ricevuta la richiesta, il Tribunale dovrà accertare la sussistenza dei presupposti di legge, e in caso contrario dovrà dichiarare l'inefficacia delle misure protettive eventualmente ottenute.

Si inserisce in tale contesto l'ordinanza in commento, che è stata pronunciata dal Tribunale di Brescia proprio a fronte di una richiesta di conferma delle misure protettive iscritte.

Cosa ha chiarito l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 02.12.2021?

[Torna su]

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso depositato per ottenere la conferma delle misure protettive iscritte nel Registro delle Imprese dall'imprenditore in crisi.

Il Giudice bresciano ha infatti ritenuto inammissibile il ricorso in ragione del fatto che lo stesso è stato depositato quando ancora non si erano concretizzati i presupposti previsti dalla legge.

In particolare, il provvedimento in parola evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, la pubblicazione nel registro delle imprese delle misure protettive deve avvenire a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

Ebbene, nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia, il ricorrente ha invece richiesto la conferma delle misure protettive pubblicate, quando ancora l'esperto doveva essere nominato, essendo stata solo depositata l'istanza di nomina dello stesso presso la C.C.I.A.A. competente.

Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, avendo il Giudice bresciano chiarito altresì che il tessuto normativo non consente di individuare alcuno spazio per un intervento sostitutivo del giudice, rispetto al potere di nomina riservato alle Commissioni istituite a norma dell'art. 3 co. 6 del D. l n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021.

Ma non è tutto: il Tribunale ha altresì osservato che l'inammissibilità del ricorso deriva altresì dall'incompletezza dei documenti allegati dall'imprenditore in sede di richiesta di nomina dell'esperto, ritenuti non coerenti con l'elenco indicato dalla normativa in oggetto.

Sul punto, l'ordinanza de qua chiarisce che la presenza di tutti i documenti richiesti non rappresenta una richiesta formale, ma è necessaria per consentire al Giudice di valutare le prospettive di serietà della trattativa, su cui si deve fondare la conferma delle misure protettive.

I chiarimenti forniti dal Tribunale di Brescia sono già utili per comprendere che l'imprenditore interessato all'applicazione delle vantaggiose misure protettive previste dalla legge dovrà preoccuparsi di chiederne la conferma al momento opportuno (e cioè dopo, e non prima, della nomina dell'esperto), assicurandosi altresì di allegare all'istanza di nomina dell'esperto tutti i documenti richiesti dalla legge, e precisamente:

1) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

2) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

3) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

4) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

5) il certificato unico dei debiti tributari;

6) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

7) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;

8) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.


Per contattare l'avvocato Antonello Calabria del foro di Brescia inviare un'email all'indirizzo: info@avvocatocalabriabrescia.it oppure scrivere un messaggio tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/Avv.AntonelloCalabria.

Data: 07/02/2022 06:00:00
Autore: Antonello Calabria