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Assegno divorzile: non spetta alla moglie più ricca del marito

Per la Cassazione, l'ex moglie che ha una sua autonomia, è titolare di immobili e un titolo di avvocato non ha diritto all'assegno divorzile


Niente assegno alla ex che è ampiamente autosufficiente

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La ex moglie proprietaria di diverse unità immobiliari, del titolo di avvocato e a cui è stata anche assegnata la casa coniugale, non ha diritto all'assegno di divorzio perché può sempre mettere a frutto il titolo conseguito e comunque gode di redditi che le garantiscono un'ampia autosufficienza economica. Queste le conclusioni della Cassazione n. 42145/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia divorzia e in sede di appello, in modifica della decisione di primo grado, viene revocato l'assegno divorzile che era stato riconosciuto alla moglie in primo grado.

Per la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2017, alla moglie non spetta la misura in quanto economicamente autosufficiente. La stessa è assegnataria della casa coniugale, ha conseguito il titolo di avvocato, che può mettere a frutto, ed è titolare di importanti cespiti mobiliari ed immobiliari.

Diritto all'assegno: il giudice non ha valutato la differenza economica

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La donna però ha un'altra visione delle proprie condizioni economiche tanto è vero che nel ricorso in Cassazione evidenzia che la sentenza non ha tenuto conto della enorme disparità economica che caratterizza la sua condizione rispetto a quella del marito.

La stessa avrebbe difficoltà a condurre un'esistenza libera e dignitosa solo con i propri mezzi in quanto i frutti ricavati dagli immobili di proprietà sono in realtà assai modesti, un appartamento è in realtà destinato alle vacanze dei figli e di un terzo è in realtà titolare la madre. Precisa inoltre che:

Niente assegno se le condizioni della ex non sono peggiorate

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La Corte di Cassazione però dichiara inammissibile il ricorso della ex moglie in quanto, superato il tenore di vita, occorre tenere conto dello "squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale", ma nel caso di specie non si è realizzato alcun peggioramento delle proprie condizioni dopo il divorzio.

Come giustamente affermato dalla Corte d'Appello "ha escluso, da un canto, lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio, non ha determinato, per ciò stesso, un impoverimento, al venir meno del vincolo coniugale, della ex moglie che godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell'agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorando." Correttamente poi la Corte ha evidenziato che il titolo di avvocato conseguito dalla signora può essere messo a frutto, anche se la stessa gode comunque di redditi che le garantiscono un'ampia autosufficienza economica.

Data: 31/01/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate