Assegno divorzile: non spetta alla moglie più ricca del marito
- Niente assegno alla ex che è ampiamente autosufficiente
- Diritto all'assegno: il giudice non ha valutato la differenza economica
- Niente assegno se le condizioni della ex non sono peggiorate
Niente assegno alla ex che è ampiamente autosufficiente
La ex moglie proprietaria di diverse unità immobiliari, del titolo di avvocato e a cui è stata anche assegnata la casa coniugale, non ha diritto all'assegno di divorzio perché può sempre mettere a frutto il titolo conseguito e comunque gode di redditi che le garantiscono un'ampia autosufficienza economica. Queste le conclusioni della Cassazione n. 42145/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una coppia divorzia e in sede di appello, in modifica della decisione di primo grado, viene revocato l'assegno divorzile che era stato riconosciuto alla moglie in primo grado.
Per la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2017, alla moglie non spetta la misura in quanto economicamente autosufficiente. La stessa è assegnataria della casa coniugale, ha conseguito il titolo di avvocato, che può mettere a frutto, ed è titolare di importanti cespiti mobiliari ed immobiliari.
Diritto all'assegno: il giudice non ha valutato la differenza economica
La donna però ha un'altra visione delle proprie condizioni economiche tanto è vero che nel ricorso in Cassazione evidenzia che la sentenza non ha tenuto conto della enorme disparità economica che caratterizza la sua condizione rispetto a quella del marito.
La stessa avrebbe difficoltà a condurre un'esistenza libera e dignitosa solo con i propri mezzi in quanto i frutti ricavati dagli immobili di proprietà sono in realtà assai modesti, un appartamento è in realtà destinato alle vacanze dei figli e di un terzo è in realtà titolare la madre. Precisa inoltre che:
- la scelta di non lavorare per crescere i figli è stata presa di comune accordo;
- grazie al suo impegno il marito ha potuto affermarsi nel lavoro diventando dirigente d'industria;
- all'età di 54 anni non è facile reinserirsi nel mondo dell'avvocatura nonostante la sua laurea in giurisprudenza;
- il giudice non ha quindi rispettato il criterio della natura perequativa-compensativa
- dell'assegno divorzile secondo l'intervenuto arresto delle SU n. 18287/2018.
Niente assegno se le condizioni della ex non sono peggiorate
La Corte di Cassazione però dichiara inammissibile il ricorso della ex moglie in quanto, superato il tenore di vita, occorre tenere conto dello "squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale", ma nel caso di specie non si è realizzato alcun peggioramento delle proprie condizioni dopo il divorzio.
Come giustamente affermato dalla Corte d'Appello "ha escluso, da un canto, lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio, non ha determinato, per ciò stesso, un impoverimento, al venir meno del vincolo coniugale, della ex moglie che godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell'agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorando." Correttamente poi la Corte ha evidenziato che il titolo di avvocato conseguito dalla signora può essere messo a frutto, anche se la stessa gode comunque di redditi che le garantiscono un'ampia autosufficienza economica.
Data: 31/01/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate