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Promessa di pagamento: ultime dalla Cassazione

Ultime dalla Cassazione sulla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.): la differenza con la confessione, la ricognizione di debito e l'assegno in bianco


Promessa di pagamento e confessione: differenze

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Non deve trascurarsi che la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (cfr. da ultimo Cass. n. 23246/2017).

Cassazione civile, II sez., ordinanza n. 6353/2022

Ricognizione di debito

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La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod.civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).

Cassazione civile, I sez., ordinanza n. 2091/2022

Obbligazione naturale

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In tema di obbligazione naturale, poiché il secondo comma dell'art. 2034 cod. civ. sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all'infuori dell'irripetibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione» (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 1986, n. 7064, Rv. 449144-01, ma nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2011, n. 15301, Rv. 618654-01).

Cassazione civile, VI sez., ordinanza n. 39510/2021

Assegno in bianco vale come promessa di pagamento

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Il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art.1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass., sez. 2, 16/11/1990, n. 10617; Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368).
Cassazione civile, V sez., sentenza n. 1437/2021
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Data: 12/03/2022 12:00:00
Autore: Redazione