Pensioni e quattordicesima, ecco quando cambia il reddito di cittadinanza
Quattordicesima e reddito di cittadinanza
Nel messaggio n. 548 del 3 febbraio 2022 (in allegato) dell'Inps vengono forniti i chiarimenti in caso di pensionati che percepiscono la quattordicesima mensilità o delle maggiorazioni nel nucleo familiare e se c'è il rischio di riduzione o decadenza del reddito di cittadinanza. In questo momento è in atto l'aggiornamento dei trattamenti assistenziali in corso di godimento rilevanti ai fini della concessione del reddito e della pensione di cittadinanza. I due sussidi potrebbero dunque essere a rischio di riduzione o di decadenza nel caso in cui in famiglia vi fosse un soggetto pensionato che sta percependo la quattordicesima mensilità e/o le maggiorazioni pertinenti all'assegno sociale ed alle pensioni minime.
La riduzione dell'assegno
La presenza di questi trattamenti inciderà sul reddito familiare, motivo per cui, con decorrenza dal mese di gennaio 2022, potrebbe arrivare una riduzione dell'assegno relativo al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza. A questi si aggiunga che, in alcuni casi, il sussidi potrebbe venir meno. Dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell'anno in corso quindi:
- Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell'assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono "sostituiti" da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell'Inps come in corso di godimento, con proiezione su base annuale. Viene confermata la disciplina attuale che prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
Modalità dell'adeguamento
L'adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l'erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell'anno in corso oltre quelli sopraelencati :
- maggiorazioni dell'assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- maggiorazione dell'aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
- maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000);
quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in - forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. n. 190.
Il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell'apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione "MyINPS" del portale internet dell'Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
Data: 11/02/2022 06:00:00
Autore: Gabriella Lax