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Il reato di cyberstalking

Il cyberstalking è una tipologia di stalking, punito dall'art. 612-bis del codice penale, integrato attraverso l'uso degli strumenti informatici


Cos'è il cyberstalking: definizione

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L'avvento delle tecnologie in continuo sviluppo ha tristemente portato ad una registrazione delle condotte criminose integrate attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici. La vulnerabilità della vittima richiede senza dubbio una conoscenza, da parte della medesima, degli strumenti per potersi difendere contro chi commette questo reato.
Ma vediamo prima cosa si intende per Cyberstalking.
Trattasi del reato commesso da chi, facendo utilizzo di internet o altri strumenti informatici, molesta o minaccia qualcuno, creando nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o timore per sé (o per altre persone a lui vicine), costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita.
Trattasi, dunque, di una tipologia di "atti persecutori" punito dall'art. 612 bis c.p., ma con la particolarità di essere integrato attraverso l'uso di mezzi informatici.
Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Vedi anche Cyberbullismo

La condotta e gli strumenti del Cyberstalker

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I comportamenti del cyberstalker nei confronti della vittima vanno dai pedinamenti alle molestie, dalle minacce alle altre azioni finalizzate ad ottenere ottenere un controllo o influenza sulla vittima, un tracciamento ossessivo della sua attività online o un monitoraggio di dati personali e privati e il relativo uso criminale.
Il Cyberstalking spesso viene integrato con Whatsapp, Facebook, e-mail, Telegram, Social Network, SMS, ecc.
Spesso vengono utilizzati degli strumenti sofisticati (come gli "stalkerware"), ovvero software utilizzati per spiare qualcuno attraverso il suo dispositivo, senza il consenso della vittima, accedendo da remoto allo smartphone, controllandone email, messaggi, foto, cronologia del browser, attività sui social, gli spostamenti (tracciati dal GPS).

Qual è lo scopo dell'autore del Cyberstalker

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Sicuramente esercitare una forma di pressione e controllo sulla vita vittima, con la finalità, come detto poc'anzi, di utilizzare i dati e le informazioni raccolte proprio contro la vittima, costringendola a vivere in uno stato di ansia perdurante, tale da costringerla, altresì, a modificare le proprie abitudini e condizioni di vita.

Quali sono le vittime più colpite da questo reato?

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A seguito di una indagine condotta dal Pew Research Center, è emerso come siano le donne giovani le persone più colpite di frequente da questo tipo di reato, rispetto agli uomini.
Tuttavia, in molti casi trattasi di condotte poste in essere da una persona con la quale la vittima ha avuto una relazione sentimentale, o, in altri casi, il cyberstalker ha sviluppato nei confronti della vittima una vera e propria ossessione, ossessione che può nascere da un contatto diretto con la vittima o dalla semplice visione di foto o altri contenuti che riguardino la medesima.

Quali pene sono previste per chi commette questo tipo di reato?

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Nel caso di cyberstalking, con riferimento alla pena prevista per la punizione di tale condotta, trova applicazione l'art. 612 bis c.p. ("atti persecutori"), nel comma in cui prevede un aumento della pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Ma quali sono gli strumenti con i quali la vittima di questo reato può difendersi?

Gli strumenti per la difesa della vittima

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Innanzitutto la vittima potrà rivolgersi ai Carabinieri o alla Polizia di Stato e presentare una denuncia orale. Le verrà rilasciato un verbale di ricezione firmato dagli operanti e dalla vittima stessa.
Qualora la persona offesa intenda attivarsi al fine di richiedere la punizione dell'autore del reato, potrà depositare presso la Procura della Repubblica una denuncia querela.
Va ricordato che l'art. 612 bis prevede come termine per la presentazione della querela sei mesi. Tale scelta del legislatore è dettata dalla volontà di rafforzare la tutela della vittima, dandole più tempo per attivarsi e difendersi.
Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di un minore, una persona con disabilità o connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
In un successivo giudizio e nella fase prevista, la vittima potrà depositare un atto di costituzione di parte civile e chiedere, così, un risarcimento dei danni subiti dalla condotta del suo autore.
Data: 25/02/2022 06:00:00
Autore: Emanuele Fierimonte