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Assegno unico in partenza, le istruzioni dell'Inps

L'assegno unico e universale è una delle misure introdotte dalla manovra 2021, destinata alle famiglie con determinati requisiti economici e con figli a carico


Assegno unico e universale, di cosa si tratta

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Partirà dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico, una delle misure introdotte dalla manovra 2021, destinata alle famiglie con determinati requisiti economici e con figli a carico. L'assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura. A dare le istruzioni ci pensa l'Inps con la circolare numero 23 del 09 febbraio 2022 (in allegato).

Assegno unico: beneficiari e condizioni

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L'Istituto erogherà l'assegno a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione. Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

In caso di figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;

- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);

- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);

- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);

- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d'età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.

I requisiti

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Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 e come di seguito descritti.

Modalità e termini di presentazione della domanda

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La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell'art. 404 e seguenti del Codice Civile). Nel caso in cui il nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

Vai alla guida Assegno unico figli

Data: 12/02/2022 06:00:00
Autore: Gabriella Lax