Ammortizzatori sociali 2022: i nuovi importi
- Inps, massimali aggiornati al 2022
- NASpI, i nuovi importi
- DIS-COLL, i nuovi importi
- Indennita? di disoccupazione agricola, i nuovi importi
- Indennita? ALAS, i nuovi importi
- Indennita? ISCRO, i nuovi importi
- Assegno per attivita? socialmente utili
Inps, massimali aggiornati al 2022
Aggiornati anche per il 2022 i massimali degli ammortizzatori sociali. Gli adeguamenti si sono resi necessari dopo l'introduzione del massimale unico con la riforma della cassa integrazione che dal 1° gennaio 2022. Si tratta del massimale più alto, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Con l'aumento dell'indice Istat, inoltre, tutti i valori sono stati rivisti al rialzo (+1,9%). a dare opportune spiegazioni ci pensa l'Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 (in allegato), che ha aggiornato gli importi massimi, rivalutati con l'indice Istat, degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e non. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
NASpI, i nuovi importi
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennita? di disoccupazione NASpI e? pari, secondo i criteri gia? indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 a 1.250,87 euro per il 2022. L'importo massimo mensile di dell'indennita?, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
DIS-COLL, i nuovi importi
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennita? di disoccupazione DIS-COLL e? pari, secondo i criteri gia? indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.250,87 euro per il 2022. L'importo massimo mensile di detta indennita? non puo? in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
Indennita? di disoccupazione agricola, i nuovi importi
Per quanto riguarda l'indennita? di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2022 con riferimento ai periodi di attivita? svolti nel corso dell'anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.199,72 euro (per cio? che riguarda il massimale piu? alto) e a 998,18 euro (quanto al massimale piu? basso).
Indennita? ALAS, i nuovi importi
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennita? di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e? pari, secondo i criteri gia? indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.250,87 euro per il 2022.
L'importo massimo mensile di detta indennita? non puo? in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
Indennita? ISCRO, i nuovi importi
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennita? straordinaria di continuita? reddituale e operativa (ISCRO) nell'anno 2022 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) e? pari a 8.299,76 euro. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020 l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2022 non puo? essere di importo inferiore a 254,75 euro e non puo? superare l'importo di 815,20 euro.
Assegno per attivita? socialmente utili
L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attivita? socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, e? pari, dal 1° gennaio 2022, a 607,25 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.
Data: 24/02/2022 06:00:00Autore: Gabriella Lax