Le spese condominiali non pagate
- Poteri dell'amministratore
- Morte del moroso ed eredi
- Rinuncia all'eredità
- Prescrizione delle spese condominiali
Poteri dell'amministratore
Morte del moroso ed eredi
Nel caso in cui il condomino moroso morisse, i suoi eredi avranno l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali.
Pertanto, una volta individuati gli eredi, quest'ultimi risponderanno delle obbligazioni condominiali con tutto il loro patrimonio qualora avessero accettato l'eredità puramente e semplicemente; nel caso, invece, di accettazione con beneficio di inventario, gli eredi risponderanno nei limiti di quanto ereditato.
Altra questione riguarda il numero degli eredi; infatti, se l'erede del defunto è uno solo, nulla quaestio; se, invece, ci sono più eredi questi risponderanno pro quota, ovvero nei limiti e in proporzione delle loro quote ereditarie.
Al riguardo è d'uopo una precisazione, sicché la regola delle quote potrà applicarsi per gli oneri condominiali sussistenti al momento della morte del de cuius, mentre vi sarà solidarietà tra gli eredi per le spese maturate dal momento dell'accettazione dell'eredità (Cass. Civ. n. 8900/2013).
Rinuncia all'eredità
Nel momento in cui tutti i chiamati all'eredità rinunciassero all'eredità e non vi siano eredi testamentari, è onere dell'amministratore proporre un ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
In tale prospettiva, le richieste di pagamento degli oneri condominiali andranno indirizzate al curatore così nominato, il quale dovrà utilizzare le somme risultanti dall'asse ereditario per sanare i debiti.
Prescrizione delle spese condominiali
Come tutti i diritti di credito, anche il credito del condominio vantato nei confronti del condomino moroso è soggetto a prescrizione e il termine muta a seconda si tratti di spese ordinarie e, quindi, periodiche o straordinarie e, quindi, non periodiche.
Le spese condominiali ordinarie si prescrivono in cinque anni dall'approvazione del rendiconto, a norma dell'articolo 2948 c.c. che disciplina la prescrizione in cinque anni di tutte le spese che devono pagarsi almeno una volta all'anno.
Il termine di prescrizione decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto preparato dall'amministratore, ossia dal momento in cui ogni condomino viene a conoscenza della quota precisa che deve pagare.
Le spese straordinarie di condominio si prescrivono, invece, in dieci anni; non si applica l'articolo 2948 ma l'articolo 2946 c.c. che disciplina la prescrizione ordinaria nel termine di dieci anni.
Anche in questo caso, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della delibera di approvazione del consuntivo della spesa e del relativo riparto di essa tra i condomini.
avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it
Data: 26/02/2022 06:00:00Autore: Nicola Comite