Avvocati e praticanti sospesi se assunti nell'ufficio del processo
- Sospensione avvocati e praticanti assunti nell'ufficio del processo
- Con la sospensione resta l'iscrizione all'albo
- Sospensione: cosa cambia e cosa resta invariato
Sospensione avvocati e praticanti assunti nell'ufficio del processo
Dopo le segnalazioni del CNF e di diverse associazioni forensi, arriva la modifica tanto attesa sull' incompatibilità, che riguarda avvocati e praticanti che, per l'attuazione del PNRR, saranno assunti presso l'ufficio del processo.
Nella bozza del decreto bollette, approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, compare infatti la seguente modifica normativa: "Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo."
Disposizione che deve essere integrata con quanto pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in cui si precisa che: "E’ prevista l’immissione in servizio anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall’Albo degli avvocati. Con avviso del Dipartimento dell’amministrazione giudiziaria si specifica, infatti, che gli Uffici giudiziari devono dare corso alla presa di servizio degli addetti all’ufficio del processo, anche in assenza di richiesta di sospensione/cancellazione dall’Albo degli avvocati. Ogni decisione in merito è di competenza della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che darà, in ogni caso, comunicazione agli Uffici e ai neo assunti".
Con la sospensione resta l'iscrizione all'albo
La modifica, annunciata dalla Ministra della Giustizia Cartabia, risolve la problematica dell'incompatibilità tra esercizio della libera professione forense e assunzione presso la PA in quanto, grazie all'istituto della sospensione volontaria, l'avvocato resta iscritto all'albo, anche se durante il periodo di stand by non può esercitare come avvocato.
Regole che, in caso di violazione, comportano l'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione.
Ai fini della sospensione però, come precisa anche la norma, l'avvocato e il praticante devono comunicare l'assunzione presso l'ufficio del processo al proprio consiglio dell'ordine.
Sospensione: cosa cambia e cosa resta invariato
Abbiamo visto che la sospensione volontaria non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati. Sono altre però le cose che restano invariate per l'avvocato.
Prima di tutto il legale resta obbligato al pagamento del contributo annuale per conservare l'iscrizione all'albo. La conservazione dell'iscrizione comporta anche la permanenza del potere disciplinare da parte del Consiglio di appartenenza. L'eventuale trattazione di procedure disciplinari avviate nei confronti del legale proseguono regolarmente. L'avvocato deve conservare anche l'indirizzo pec previsto per legge per le comunicazioni, così come deve mantenere la polizza obbligatoria per la responsabilità professionale.
Il mantenimento o meno della partita Iva e dei locali in cui esercita la professione, durante il periodo di sospensione, sono decisioni rimesse alla discrezionalità dell'avvocato.
Dal punto di vista previdenziale il professionista deve provvedere al pagamento dei contributi obbligatori per il periodo che precede la cancellazione dalla Cassa Forense, durante il periodo della sospensione. Obblighi da cui l'avvocato è esonerato dal primo anno successivo alla sospensione, ma che riprendono quando riprende l'esercizio della professione.
Per quanto riguarda poi i praticanti avvocati assunti presso l'ufficio del processo, il decreto bollette prevede anche che, se al momento dell'assunzione stanno ancora svolgendo lo stage, il periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria sia conteggiato a tale fine, fino ai 18 mesi richiesti.
Data: 22/02/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate