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Articolo 50 Costituzione

Significato e valore dell'articolo 50 della Costituzione: la petizione del cittadino alle Camere come strumento di democrazia diretta


Il testo dell'art. 50 Costituzione

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"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."

La petizione nell'art. 50 della Costituzione

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L'istituto della petizione alle Camere si rifà ad analoghi istituti risalenti nel tempo e non ha mai trovato ampia applicazione, per quanto il suo utilizzo negli ultimi anni abbia trovato maggiore diffusione, anche grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie che rendono sempre più semplice e immediato il contatto con le istituzioni.

La facoltà di rivolgere petizioni alle Camere è riconosciuta ad ogni cittadino o a gruppi di persone e il relativo diritto può essere esercitato senza l'osservanza di alcuna formalità.

L'interesse che sta alla base della petizione deve trascendere quello dell'individuo e presentare quindi i caratteri dell'interesse collettivo, che rappresenti le istanze e le esigenze di un certo numero di persone.

Petizione e democrazia diretta

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Così come formulato, l'articolo 50 Costituzione è una diretta applicazione del principio di sovranità popolare espresso dall'art. 1 Cost. e rappresenta, quindi, uno strumento di partecipazione alla vita pubblica e un mezzo di democrazia diretta.

In concreto, però, l'efficacia delle petizioni trova ostacolo nel loro effettivo valore giuridico, privo di qualsiasi effetto vincolante, e si sostanzia al più come un suggerimento riguardo ad un argomento cui le istituzioni dovrebbero prestare attenzione.

Le Camere, infatti, pur essendo tenute ad esaminare ogni petizione loro inoltrata, non sono obbligate a prendere particolari provvedimenti in conseguenza della ricezione di ognuna. Pertanto, dopo un rapido esame in assemblea, ciascuna questione viene approfondita in sede di commissione e, qualora non ritenuta meritevole di considerazione per un eventuale progetto di legge, può essere archiviata.

Va ricordato che, a disposizione dei cittadini, la Costituzione prevede anche gli strumenti del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare, prevista dall'art. 71 Cost., quando a proporre il progetto di legge siano almeno cinquantamila elettori.

Data: 25/02/2022 06:00:00
Autore: Marco Sicolo