Articolo 106 Costituzione
Il testo dell'articolo 106 della Costituzione
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
L'accesso alla Magistratura tramite selezione pubblica
Per accedere alla Magistratura, l'art. 106 della Costituzione prevede la regola del concorso pubblico, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta. Tale modalità di accesso alla funzione giurisdizionale assicura la parità tra i partecipanti e l'assenza di discriminazioni, in quanto essi verranno valutati in modo da soddisfare il criterio meritocratico. Nello specifico, la procedura di selezione pubblica consiste in una prima prova scritta, in cui si richiede lo svolgimento di tre temi rispettivamente nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, cui segue, in caso di valutazione positiva della prima, una prova orale su una serie di materie che sono state progressivamente ampliate nel corso del tempo.
All'esito positivo della seconda prova è subordinato il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi.
La Magistratura onoraria
In deroga alla regola del concorso pubblico per esami, il comma 2 dell'art. 106 della Costituzione prevede la possibilità di nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, ovvero non togati.
In questa categoria vi rientrano anche i giudici non professionali di cui all'art. 102 della Carta. Quest'ultima disposizione prevede la possibilità che i cittadini vengano chiamati a far parte delle sezioni specializzate istituite presso gli organi giudiziari ordinari che dirimono le controversie in determinate materie, come una forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Si veda, ad esempio, il caso di giudici non togati della Corte d'Assise.
Lo scopo della magistratura onoraria di cui all'art. 106, comma 2 della Costituzione è quello di fornire un apporto qualitativo e, soprattutto, quantitativo alla definizione dei procedimenti da parte di magistrati non stabilmente destinati alla funzione giurisdizionale.
Come i magistrati togati, anche quelli onorari appartengono all'ordine giudiziario e, per questo motivo, non sono sottratti alle garanzie costituzionali di autonomia, indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle funzioni. Ne discende che tutte le vicende inerenti alla loro carriera siano gestite dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
Designazione di magistrati per meriti insigni
Il comma 3 dell'art. 106 prevede che, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere chiamati a svolgere la funzione di consiglieri della Corte di Cassazione professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati che abbiano svolto per almeno quindici anni la professione forense e siano iscritti negli albi speciali destinati alle le giurisdizioni superiori.
Nello specifico si tratta di una nomina per meriti insigni, che deroga alla regola dell'accesso alla Magistratura per concorso pubblico.
Autore: T.B.