Art. 103 Costituzione
- Il testo dell'art. 103 della Costituzione
- I giudici speciali nell'ordinamento giuridico italiano
- I giudici amministrativi
- La giurisdizione contabile
- La giurisdizione militare
Il testo dell'art. 103 della Costituzione
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
I giudici speciali nell'ordinamento giuridico italiano
Il nostro sistema giudiziario è formato dal complesso degli organi dello Stato chiamati a "ius dicere" ovvero a risolvere una determinata controversia applicando la legge e le altre fonti del diritto. Oltre agli organi della giurisdizione costituzionale e ordinaria, nel nostro ordinamento sono previsti giudici speciali, indicati espressamente dall'art. 103 della Costituzione.
La disposizione menziona, nello specifico, gli organi che compongono la giurisdizione amministrativa, contabile e militare.
Per comprendere il ruolo della giurisdizione speciale, occorre preliminarmente in considerazione quanto disposto dall'art. 102 della Carta fondamentale. La disposizione vieta l'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, in ossequio allo stringente principio di legalità.
I giudici amministrativi
Gli organi di giustizia amministrativa sono rappresentati dai Tribunali amministrativi regionali (Tar), quali giudici di prima istanza, e dal Consiglio di Stato, quale organo di vertice di questa giurisdizione speciale, che riveste anche un importante ruolo nomofilattico nelle materie di rispettiva competenza.
Come sancito dall'art. 103, comma 1 della Costituzione, Tar e Consiglio di Stato sono i giudici naturali dell'interesse legittimo, ovvero di quella situazione giuridica di natura sostanziale che il privato vanta a fronte dell'esercizio del potere amministrativo.
Gli organi giurisdizionali amministrativi sono competenti nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi solo nei casi tipici e tassativi indicati dalla legge, in deroga alla regola generale per cui il giudice del diritto soggettivo è il giudice ordinario. Si tratta, nello specifico, delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, espressamente individuate all'art. 133 del Codice del processo amministrativo, le quali si giustificano in forza del c.d. nodo gordiano che sussiste tra la situazione giuridica del privato e l'esercizio del potere amministrativo.
La giurisdizione contabile
La Corte dei Conti e le relative sezioni regionali, in termini generali, hanno competenza in materia di contabilità pubblica e di responsabilità degli impiegati e dei funzionari dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 103, comma 2 della Costituzione.
Nello specifico, gli organi della giurisdizione contabile effettuano un controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e di altri organi pubblici, nonché un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche.
La giurisdizione militare
L'art. 103, comma 3 della Costituzione menziona, infine, i Tribunali militari quali giudici speciali che in tempo di pace sono competenti per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, mentre in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
Data: 04/03/2022 06:00:00Autore: T.B.