Art. 104 Costituzione
- Il testo dell'articolo 104 della Costituzione
- Il potere giudiziario e le garanzie costituzionali
- Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura
- La composizione del CSM
- Durata del mandato
Il testo dell'articolo 104 della Costituzione
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Il potere giudiziario e le garanzie costituzionali
La Magistratura è quel complesso di organi deputati a svolgere la funzione giurisdizionale che, nello specifico, consiste nell'interpretare la legge generale e astratta e applicarla al caso concreto. In ossequio al principio di separazione dei poteri, imprescindibile in un ordinamento democratico come il nostro, il potere giudiziario rappresenta una delle tre funzioni massime dello Stato, assieme al potere legislativo e a quello esecutivo.
In particolare, come sancisce l'art. 104, comma 1 della Costituzione, la Magistratura è un "ordine" caratterizzato da autonomia e indipendenza, oltre che da terzietà e imparzialità.
In particolare, l'indipendenza riguarda sia la funzione giudicante che requirente e viene intesa come necessità di non subire condizionamenti interni o esterni, da parte del Parlamento o del Governo.
Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura
Il CSM è individuato come organo di autogoverno, che deve assicurare, anzitutto, l'indipendenza dell'ordine rispetto ad ogni altro potere dello Stato e deve gestire ogni vicenda che riguarda la carriera del singolo magistrato. In particolare, il Consiglio si occupa di ogni fase che riguarda la vita professionale di giudici e Pubblici Ministeri, come l'accesso alla funzione, la progressione in carriera, la formazione, il trasferimento ad altra sede o funzione, i congedi e i collocamenti a riposo.
Il CMS, inoltre, decide dei procedimenti disciplinari avviati a carico dei magistrati.
La composizione del CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Capo dello Stato.
I due terzi degli altri membri sono eletti dai magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie: nello specifico, due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione e la Procura Generale; quattro magistrati che esercitano la funzioni di Pubblico Ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale Antimafia; dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito.
Infine, un terzo dei componenti è eletto dal Parlamento in seduta comune nell'ambito della categoria dei professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Lo scopo è quello di consentire una rappresentanza anche alle minoranze presenti all'interno dell'ordine.
Durata del mandato
I membri del Consiglio rimangono in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Si esclude, in altri termini, che essi possano svolgere due mandati consecutivi.
Sempre a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura, l'ultimo comma dell'art. 104 della Costituzione prevede che, finché durano in carica, non possano essere iscritti ad albi professionali, né ricoprire le carica di parlamentari o consiglieri regionali.
Autore: T.B.