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Art. 107 Costituzione

Significato e commento dell'articolo 107 della Costituzione: il principio di inamovibilità dei magistrati


Il testo dell'art. 107 della Costituzione

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"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Il principio di inamovibilità

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L'articolo 107 è rivolto a sancire una serie di garanzie e di prerogative ai membri della magistratura, sia essa inquirente che requirente, al fine di assicurarne l'indipendenza e consentire il pieno rispetto del principio di separazione tra i poteri dello Stato.

Quando si parla di inamovibilità dei magistrati si fa riferimento sia a un'inamovibilità intesa verso l'esterno o funzionale che a un'inamovibilità intesa verso l'interno o di sede. Pertanto, il magistrato non può essere sollevato dall'incarico se non per cause specifiche (incapacità sopravvenuta) e non può essere trasferito in sede diversa da quella in cui opera, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Di fatti, laddove dovessero pervenire necessità di trasferimento, questo deve essere disposto dal CSM e deve essere assistito dal rispetto delle garanzie previste per legge in tutte le sue fasi.

Art. 107, comma 2 della Costituzione

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Il secondo comma dell'articolo 107 dispone che il procedimento disciplinare venga avviato dal Guardasigilli; in questo caso, la promozione del giudizio ha carattere facoltativo, a differenza dell'azione obbligatoria riconosciuta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione secondo quanto disposto dal d.lgs. 109/2006.

Art. 107, comma 3 della Costituzione

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L'articolo prosegue con il terzo comma, che sancisce il principio secondo cui i magistrati si differenziano in base alle funzioni esercitate (requirente, giudicante, di merito, di legittimità) e non per criteri di gerarchia o di organizzazione interna.

Art. 107, comma 4 della Costituzione

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Infine, a sostegno di un'indipendenza completa della magistratura, il quarto comma dell'art. 107 sottolinea l'applicazione al pubblico ministero delle medesime garanzie riconosciute alla magistratura giudicante.

Cenni storici

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Alla base del dettato in esame, vi era la volontà dell'Assemblea Costituente di perseguire tre obiettivi principali in merito alla posizione dei magistrati. Precisamente, si trattava di: garantirne l'indipendenza da qualsiasi influenza derivante dal potere esecutivo, effettuare una differenziazione interna non su base gerarchica, regolamentare la posizione del pubblico ministero in seno all'ordinamento giudiziario.
Di fatti, nello Statuto Albertino, il principio di inamovibilità dei magistrati era già riconosciuto, ma solo a coloro che avevano il grado superiore a quello di pretore; con l'art. 107 della Costituzione invece, tale prerogativa viene riconosciuta a tutti i magistrati sin dal loro ingresso in magistratura.

Data: 04/03/2022 06:00:00
Autore: T.B.