Art. 109 Costituzione
Il testo dell'articolo 109 della Costituzione
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
L'articolo in esame tratta del rapporto dinamico che intercorre tra la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria, al fine di porre in essere in modo sincronizzato e coerente tutte le operazioni relative all'attività di indagine.
Cenni storici
L'approvazione del testo definitivo dell'articolo 109 fece seguito a una serie di argomentazioni tra correnti di pensiero opposte, in merito al tipo di relazione esistente tra la pubblica accusa e la Polizia Giudiziaria. Di fatti, vennero presentati diversi emendamenti aventi ad oggetto una differente concezione di tale rapporto e che possono essere distinti in due fattispecie.
Nel dettaglio, il primo gruppo di modifiche intendeva sancire solo una dipendenza diretta della Polizia Giudiziaria all'Autorità Giudiziaria, mentre il secondo gruppo mirava alla formazione di una sezione speciale della P.G. che, invece, sarebbe stata dipendente dall'Autorità in via diretta ed esclusiva.
Al termine dei lavori, si propose di seguire la prima linea di pensiero, sottolineando però come le leggi successive avrebbero dovuto tener conto di questo vincolo diretto e come agli altri organi dello Stato non sarebbe stata concessa alcuna ingerenza all'interno di tale rapporto.
La ratio dell'art. 109 Cost.
Come accennato, l'art. 109 sancisce la facoltà per la pubblica accusa di disporre della Polizia Giudiziaria nel garantire l'avvio e il prosieguo delle attività di indagine. Di fatti, la P.G. non deve essere intesa come un corpo autonomo, ma dipende dall'ufficio del Pubblico Ministero con in capo al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello il potere di sorveglianza e di iniziativa disciplinare.
Al riguardo, in questa sede occorre citare l'intervento della riforma avvenuta nel 1988, la quale ha individuato tre livelli interni alla Polizia Giudiziaria legati in modo diverso alla magistratura. Nel dettaglio, si tratta di:
- I livello - agenti e ufficiali di polizia aventi il compito di svolgere le attività di indagine;
- II livello - uffici che svolgono l'attività di polizia giudiziaria in via prioritaria e continuativa;
- III livello - sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, composte da personale di Carabinieri, di Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.
Infine, si precisa che la Polizia Giudiziaria non svolge soltanto compiti inerenti all'attività di indagine, ma recepisce le segnalazioni relative a notizie di reato di sua iniziativa o da fonti esterne e impedisce che le fattispecie di reato stesse giungano a consumazione.
Data: 09/03/2022 06:00:00
Autore: T.B.