Articolo 113 Costituzione
- Il testo dell'articolo 113 della Costituzione
- La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
- Il criterio della "causa petendi"
- Divieto di esclusioni e limitazioni al controllo giurisdizionale sugli atti della P.A.
Il testo dell'articolo 113 della Costituzione
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
L'art. 113 della Costituzione è una norma introdotta per garantire una tutela effettiva al cittadino nei confronti dell'Amministrazione, quando questa operi attraverso l'adozione di atti di natura autoritativa destinati ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei destinatari.
Il rapporto amministrativo tra privato e pubblica Amministrazione è connotato, infatti, da una forma di asimmetria tra le parti. Nel primario interesse al soddisfacimento dell'interesse pubblico, la situazione giuridica di cui il privato è titolare può essere compromessa in maniera definitiva.
Tale asimmetria, tuttavia, non si traduce in libertà dei fini e dei mezzi, in quanto l'azione amministrativa è comunque soggetta al rispetto di regole procedurali e sostanziali, la cui violazione è censurabile innanzi a organi giurisdizionali ordinari o amministrativi, caratterizzati da imparzialità e terzietà.
Il fatto che sia un soggetto pubblico a porre in essere un provvedimento o un comportamento non può determinare una sorta di immunità in capo allo stesso. Laddove l'autorità giudiziaria riscontri un vizio, pertanto, è tenuta ad annullare il provvedimento e a risarcire il danno al privato, laddove ne sussistano le condizioni.
Il criterio della "causa petendi"
La giurisdizione si radica presso il giudice ordinario o presso il giudice amministrativo a seconda che la situazione giuridica vantata dal privato sia collegata o meno all'esercizio di un potere.
Tendenzialmente il potere amministrativo dialoga con una posizione di interesse legittimo, su cui ha giurisdizione il giudice amministrativo.
In casi eccezionali, tipici e tassativi di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, in quanto collegati inscindibilmente all'esercizio del potere.
Divieto di esclusioni e limitazioni al controllo giurisdizionale sugli atti della P.A.
L'art. 113 della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale non possa essere esclusa o limitata con riferimento a determinati mezzi di impugnazione o categorie di atti.
La "ratio legis" è quella di evitare che possano essere sottratte per legge intere materie o tipologie di atti al controllo del potere giudiziario, come era accaduto in precedenza sotto il regime fascista.
Gli unici atti sottratti al controllo giurisdizionale sono gli atti politici, ovvero quelli che promanano dall'organo apicale di indirizzo politico e di governo. Per definizione, questi sono liberi nei fini e, pertanto, non sindacabili da parte del giudice, come sancito dall'art. 7 del Codice del processo amministrativo.
Il comma 3 dell'art. 113 della Costituzione, infine, prevede che sia la legge a determinare gli organi giurisdizionali investiti del potere di annullare gli atti della Pubblica Amministrazione, neutralizzando così l'operatività dell'art. 4, comma 2 della legge n. 2248 del 1865, All. E.
Autore: T.B.