Art. 114 Costituzione
- Il testo dell'art. 114 della Costituzione
- Gli enti locali tra sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
- La riforma del titolo V della Costituzione
- Autonomia degli enti locali
- Il terzo comma dell'art. 114 della Costituzione
Il testo dell'art. 114 della Costituzione
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Gli enti locali tra sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
L'art. 114 della Costituzione elenca quali siano gli enti locali all'interno del nostro ordinamento. La Repubblica è costituita, nello specifico, da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, oltre allo Stato.
L'art. 5 della Carta costituzionale afferma che la Repubblica è una e indivisibile, ma al contempo riconosce e promuove le autonomie locali, in virtù del principio di sussidiarietà verticale. Tale principio implica che la ripartizione delle competenze avvenga a partire dagli enti pubblici più piccoli e, per questo motivo, più vicini al cittadino, ossia i Comuni. L'ente di volta in volta superiore può intervenire esclusivamente come "extrema ratio", quando il livello minimo delle prestazioni erogate dall'ente minore non raggiunga uno standard adeguato (principio di adeguatezza).
La differenziazione, al contempo, esige che la distribuzione delle funzioni avvenga in maniera ragionevole, tenendo conto anche delle caratteristiche di ciascun livello di governo, come, ad esempio, la struttura, l'organizzazione, il numero di abitanti.
La riforma del titolo V della Costituzione
La legge costituzionale n. 3 del 2001 è intervenuta a ridisegnare l'assetto delle autonomie locali, modificando in maniera consistente l'intero titolo V della Costituzione.
La formulazione precedente, infatti, menzionava le autonomie locali a partire dall'ente più grande, quindi dallo Stato, passando per Regioni, Città metropolitane e Province, per finire con i Comuni.
L'attuale previsione risponde alla scelta ben precisa del legislatore di sancire in maniera espressa e definitiva il principio di sussidiarietà verticale.
Autonomia degli enti locali
Gli enti locali, la cui disciplina viene ricondotta quasi compiutamente nell'ambito del d.lgs. n. 267 del 2000, sono dotati di una propria autonomia.
Questa si manifesta anzitutto nel riconoscimento del potere di approvare un proprio Statuto, contenente le norme fondamentali su organizzazione, assetto strutturale e funzionamento dell'ente stesso, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
Le autonomie locali godono anche del potere di emanare atti normativi, nelle materie di loro competenza esclusiva elencate all'art. 117 della Carta. Nelle materie di competenza concorrente, invece, lo Stato interviene a fissare i principi direttivi entro i quali l'ente locale può esercitare la propria potestà regolamentare.
In più, sono dotati di autonomia amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 118 e finanziaria ai sensi dell'art. 119.
I poteri e le funzioni degli enti locali devono, in ogni caso, essere esercitati nel rispetto dei principi costituzionali, sovraordinati e, quindi, inderogabili.
Il terzo comma dell'art. 114 della Costituzione
La disposizione, all'ultimo comma, dichiara Roma capitale della Repubblica e rinvia alla fonte di rango primario la definizione del suo ordinamento.
Data: 12/03/2022 08:00:00Autore: T.B.