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I doni tra fidanzati vanno restituiti?

La promessa di matrimonio non è vincolante e non obbliga a contrarre le nozze ma per quanto riguarda i doni effettuati? Facciamo chiarezza


La promessa di matrimonio

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Come sappiamo, il nostro Codice civile all'articolo 79 stabilisce che la promessa di matrimonio non è vincolante, pertanto, non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
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La restituzione dei regali fatti a causa della promessa di matrimonio

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L'articolo seguente, ossia l'80 c.c., stabilisce che nel caso in cui il matrimonio non sia stato contratto, il promittente può domandare la restituzione dei regali fatti a causa della promessa; tuttavia, la restituzione può avvenire entro il termine massimo di un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze ovvero dalla morte dei promittenti.
Pertanto, se due fidanzati, si promettono vicendevolmente di contrarre matrimonio, magari fissando anche la data della celebrazione e facendosi reciproci doni in vista delle nozze, possono sempre chiedere la restituzione di quanto donato?

Il caso

Un uomo si è rivolto al nostro studio legale poiché a causa della promessa di matrimonio fatta alla sua fidanzata, acquistava ed intestava alla stessa un appartamento per andarci a vivere dopo le nozze.
Le nozze, tuttavia, non si sono mai celebrate poiché la fidanzata conosceva un altro uomo del quale si innamorava. Pertanto, il nostro cliente ci chiedeva se l'immobile da lui acquistato in vista delle nozze, mai più celebrate, gli andasse restituito.

Come si orienta la giurisprudenza?

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La giurisprudenza è unanime nel ritenere che qualsiasi regalo fatto fra fidanzati a causa delle nozze, costituisce una vera e propria donazione, ed in quanto tale è soggetta ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice.
Inoltre, i giudici hanno chiarito che, fra i regali fra fidanzati, possono essere incluse anche le donazioni immobiliari.
Tuttavia, ai fini dell'azione restitutoria, che deve essere esercitata entro un anno dalla mancata celebrazione delle nozze, occorre accertare che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio" e che si giustifichino unicamente per il fatto anzidetto (cfr. Cass. 29980/2021).
Il giudice investito della azione restitutoria, pertanto, dovrà in primo luogo accertare il sopravvenuto venir meno della causa donandi (ossia il dono effettuato in previsione di un futuro matrimonio non celebrato) e solo successivamente potrà determinare la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario.

Conclusioni

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Nel caso che ci occupa, abbiamo evidenziato al nostro cliente che, anche la donazione immobiliare a causa del matrimonio, rientra nelle fattispecie previste dal codice civile agli articoli 79-81.
Per tale motivo possiamo richiedere giudizialmente la restituzione del regalo fatto alla fidanzata in vista delle nozze mai celebrate.
Occorre infine specificare che, la restituzione dell'immobile, non comporterà alcuna incidenza sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto dell'azione di restituzione assumerà la qualità di acquirente.

Data: 03/03/2022 06:00:00
Autore: Maria Luisa Missiaggia