Art. 108 Costituzione
- Il testo dell'art. 108 Costituzione
- Riserva di legge ordinamento giudiziario e magistratura
- L'indipendenza della magistratura
Il testo dell'art. 108 Costituzione
"Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia".
Riserva di legge ordinamento giudiziario e magistratura
Il primo comma dell'art 108 Cost. prevede il principio della riserva di legge, applicato alle norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura.
Occorre preliminarmente precisare che la riserva di legge è lo strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia. Essa impone, quindi, al legislatore di regolamentare un certo tema, impedendogli di lasciare che esso venga disciplinato, in tutto o in parte, da atti che stanno ad un livello gerarchico più basso rispetto alla legge.
L'applicazione della riserva di legge all'ordinamento giudiziario e alla magistratura, pertanto, è posta a garanzia di una fondamentale indipendenza. A tal fine si ricorda che l'ordinamento giudiziario è il complesso di norme giuridiche finalizzate a disciplinare ruoli e funzioni dei soggetti incaricati di gestire l'amministrazione della giustizia.
La magistratura, invece, è l'insieme degli organi dello Stato creati con lo scopo di esercitare la funzione giurisdizionale in materia penale, civile e amministrativa.
L'indipendenza della magistratura
Il secondo comma dell'art. 108 Cost. sancisce l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, dei pubblici ministeri e dei cittadini chiamati a partecipare, pur non facendone parte, all'amministrazione della giustizia (a titolo esemplificativo in qualità di giudici popolari).
L'attuazione di tale articolo non è un argomento che si può dare per scontato - basti pensare che la giurisprudenza più risalente non considerava motivo di illegittimità costituzionale la nomina, da parte del Governo, dei giudici speciali - soltanto ultimamente Corte Costituzionale e legislazione hanno assimilato l'autonomia e l'indipendenza dei giudici ordinari a quella dei giudici speciali.
In tema di autonomia e indipendenza si inseriscono organi come il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - a composizione parzialmente elettiva - o il Consiglio della magistratura militare - senza membri laici, ma con il Presidente della Corte Costituzionale - nonché il più celebre Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Tutte queste figure sono deputate al controllo dell'operato, e all'irrogazione di provvedimenti disciplinari e di carriera, dei giudici di giurisdizioni speciali e dei magistrati in esse contenuti, per tali ragioni sono intesi come organi di garanzia. Ma la loro attività è ben ulteriore, in quanto consentono una amministrazione autonoma dell'ordine giudiziario di riferimento, svincolata da ogni elemento che possa minacciare indirettamente o direttamente l'indipendenza di quell'ordine.
Data: 04/03/2022 06:00:00Autore: T.B.