Art. 110 Costituzione
- Il testo dell'art. 110 della Costituzione
- La ratio dell'art. 110 della Costituzione
- Separazione tra CSM e Ministro della Giustizia
- I compiti del CSM e del Ministro della Giustizia
- L'interpretazione della Consulta
Il testo dell'art. 110 della Costituzione
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La ratio dell'art. 110 della Costituzione
L'articolo in esame pone l'attenzione su un aspetto fondante del nostro ordinamento giudiziario e, cioè, la netta separazione delle competenze tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia.
Tale concetto si pone a sostegno del principio generale di indipendenza della magistratura e della sua tutela da qualsiasi ingerenza proveniente dalla sfera politica, in particolar modo.
Separazione tra CSM e Ministro della Giustizia
Sebbene entrambi i soggetti siano attinenti allo stesso potere dello Stato, quello giudiziario, in realtà il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia sono due organi che si contraddistinguono da una diversa identità. Precisamente, il CSM è per sua natura un organismo indipendente e pone in essere un'attività di governo autonoma sulla magistratura. Invece, il Ministro della Giustizia è un soggetto politico che, di fatto, fa parte del Governo; è il responsabile politico dell'amministrazione della giustizia.
Pertanto, alla base del dettato costituzionale vi è la specifica volontà dei padri costituenti di salvaguardare la magistratura e, soprattutto, l'esercizio dell'azione penale, da qualsiasi ingerenza proveniente dal potere esecutivo in grado di compromettere l'indipendenza e la legalità del suo operato.
I compiti del CSM e del Ministro della Giustizia
Per quanto attiene le prerogative riconosciute a tali organi, il CSM è tenuto all'adozione dei regolamenti e delle misure necessarie ad assicurare la piena autonomia e l'indipendenza della magistratura. Dialoga con il Governo e con il Parlamento, presenta pareri sui disegni di legge in materia giudiziaria e formula le proposte circa gli aspetti più rilevanti dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia.
Diversamente, il Ministro della Giustizia è chiamato ad intervenire con misure che riguardano l'operato concreto della magistratura e può promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, così come sancito anche dall'art. 107 della Costituzione stessa.
L'interpretazione della Consulta
In un'ottica più approfondita, quando nell'art. 110 si parla di servizi relativi alla giustizia, la Corte Costituzionale ha voluto precisare che, con tale espressione, si vuole intendere come il Guardasigilli non sia tenuto soltanto ai compiti di funzionamento dei servizi e all'organizzazione concreta della magistratura (struttura interna degli uffici, dipendenti amministrativi, ecc.), ma sia chiamato a intervenire, altresì, su tutto ciò che attiene il merito dell'operato stesso dei magistrati e la loro assegnazione ai vari uffici giudiziari.
Data: 13/03/2022 09:00:00Autore: T.B.