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Art. 138 Costituzione

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi, e approvate a maggioranza assoluta


Il testo dell'art. 138 Costituzione

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Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il procedimento di revisione costituzionale in termini generali

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L'art. 138 della Costituzione prevede e disciplina espressamente il procedimento di revisione, quale iter aggravato indispensabile per approvare leggi costituzionali o di revisione costituzionale.
Tra le due categorie vi è una sottile ma significativa differenza. Le "leggi di revisione costituzionale" sono quelle che intervengono direttamente sul testo della Costituzione, modificando, integrando o abrogando alcune sue disposizioni. Le "leggi costituzionali", invece, si collocano al di fuori della Carta e contengono una disciplina avente rango costituzionale.

Le fasi del procedimento

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L'iter di revisione costituzionale è decisamente complesso, data la rilevanza delle disposizioni che ne formano oggetto. L'approvazione della legge, in altri termini, deve essere il frutto di una scelta ponderata, derivante dalla dialettica tra maggioranza e minoranze parlamentari.
Per queste ragioni, l'art. 138 della Costituzione prevede una doppia deliberazione di ciascuna Camera, con un intervallo minimo di tre mesi tra una e l'altra, con una maggioranza almeno assoluta nella seconda deliberazione.
Il raggiungimento della maggioranza assoluta o di quella dei due terzi nella seconda votazione è l'elemento dirimente che definisce il proseguimento dell'iter.
Nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza solo assoluta, infatti, il disegno di revisione costituzionale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale esclusivamente a scopo di pubblicità-notizia, in quanto entro tre mesi possono fare richiesta di referendum confermativo o oppositivo 500mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti di ciascuna Camera.
Se, invece, la legge viene approvata direttamente alla Camere con la maggioranza dei due terzi nella seconda votazione, si esclude la possibilità di sottoporla a volontà popolare e, dopo il periodo di "vacatio legis" (generalmente pari a 15 giorni) decorrente dal momento della pubblicazione, la legge entra in vigore.

Esigenze di bilanciamento

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La disciplina delineata dall'art. 138 della Costituzione è frutto di un delicato bilanciamento tra esigenze contrapposte.
Da un lato, la nostra Costituzione è rigida, nel senso che non può essere modificata se non con l'approvazione di una legge che richiede una maggioranza particolarmente qualificata e che segue un iter specifico di approvazione e di eventuale successiva sottoposizione alla volontà popolare.
Dall'altro lato, la Carta si sviluppa nel tempo e nello spazio e deve "adeguarsi" alla sopravvenienza di nuovi diritti e libertà, nonché a nuove esigenze di tutela.
Per questo, la Costituzione può essere sottoposta a modifica, seppur nel rispetto degli stringenti limiti espliciti e impliciti che rappresentano l'essenza di un ordinamento democratico.

Data: 23/03/2022 08:30:00
Autore: T.B.