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Art. 118 Costituzione

Significato e commento dell'articolo 118 della Costituzione: i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza


Il testo dell'art. 118 della Costituzione

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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Ratio legis dell'art. 118 della Costituzione

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Con le modifiche apportate dalla riforma del 2001, il nuovo art. 118 sancisce uno dei principi più importanti in tema di gestione delle funzioni amministrative nel nostro ordinamento. Si tratta del c.d. principio di sussidiarietà, secondo il quale le funzioni amministrative sono devolute in primis ai Comuni, in quanto enti più vicini ai cittadini e, quindi, organi in grado di rispondere meglio alle esigenze del popolo e del territorio che amministrano.

Art. 118 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo in esame definisce tre principi fondamentali, secondo cui attribuire l'esercizio delle funzioni amministrative nello Stato. Nel dettaglio:
- principio di sussidiarietà verticale (il quale è andato a sostituire il precedente principio del parallelismo, che riconosceva l'esercizio delle funzioni amministrative all'organo che deteneva anche quelle di tipo legislativo);
- principio di differenziazione (secondo cui l'attribuzione della funziona amministrativa deve essere realizzata tenendo conto delle reali capacità di governo dell'ente locale e delle sue peculiarità);
- principio di adeguatezza (il quale presuppone l'idoneità strutturale e organizzativa dell'ente amministrative nell'esercitare le funzioni attribuitegli).

Art. 118 comma 2 della Costituzione

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L'articolo prosegue con il secondo comma, che sottolinea la tipologia di funzioni di cui sono titolari i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Il comma va letto in combinato disposto con l'art. 117, comma 2, lett. p), il quale definisce la disciplina delle funzioni esercitate dagli enti locali.

Art. 118 comma 3 della Costituzione

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Con il terzo comma, l'art. 118 prosegue con il collegamento con l'art. 117 delineando le ipotesi per le quali gli enti non hanno piena autonomia nella gestione, ma devono coordinarsi con gli organi di governo superiori. Come ad esempio avviene in tema di beni culturali, la cui tutela spetta allo Stato, le attività da svolgere in concreto per la loro salvaguardia vanno concordate, appunto, con quest'ultimo.

Art. 118 comma 4 della Costituzione

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L'articolo termina con il quarto comma, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo in capo ai cittadini la facoltà di svolgere attività connesse alla funzione amministrativa. Sebbene i titolari delle funzioni siano comunque gli enti pubblici, questi ultimi sono tenuti a favorire le iniziative private volte a soddisfare le necessità della comunità locale.

Data: 01/03/2022 06:00:00
Autore: T.B.