Art. 123 Costituzione
- Il testo dell'art. 123 della Costituzione
- L'autonomia statutaria delle Regioni
- Il contenuto necessario dello Statuto
- Il procedimento di formazione
- Il sindacato di costituzionalità sullo Statuto regionale
Il testo dell'art. 123 della Costituzione
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
L'autonomia statutaria delle Regioni
L'art. 123 della Costituzione riconosce espressamente la potestà statutaria delle Regioni. Essa consiste, nello specifico, nel potere di adottare il proprio Statuto, per disciplinare in maniera coerente e razionale gli aspetti fondamentali dell'organizzazione, della struttura e delle funzioni loro attribuite.
L'autonomia statutaria è stata poi estesa a Province e Comuni dalla legge n. 142 del 1990.
Il contenuto necessario dello Statuto
Lo Statuto regionale deve essere, anzitutto, conforme alla Carta costituzionale e agli altri principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, in quanto, secondo dottrina e giurisprudenza, si tratta di un atto che non può essere assimilato ad una sorta di costituzione territoriale.
La Costituzione, in quanto fonte sovraordinata, si impone come paradigma di legittimità anche dello Statuto regionale, a pena di declaratoria di incostituzionalità.
Lo Statuto ha un contenuto minimo necessario, espressamente indicato al comma 1 dell'art. 123: esso deve determinare la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente; l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione; la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
In più, l'ultimo comma della disposizione prevede che lo Statuto sia tenuto a disciplinare anche il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di raccordo e consultazione fra la Regione e gli enti locali.
L'atto statutario può, altresì, avere un contenuto eventuale, la cui mancanza non inficia la validità dell'atto ma ha un limitato valore giuridico.
Il procedimento di formazione
Il comma 2 dell'art. 123 della Costituzione disciplina il procedimento di approvazione dello Statuto regionale, come risultante dalle importanti modifiche avvenute con leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.
La disciplina previgente, infatti, prevedeva l'intervento, seppur formale, del legislatore nazionale: sia nel caso di Regioni a Statuto ordinario, sia nel caso di Regioni a Statuto speciale, la delibera del Consiglio regionale era seguita dall'approvazione parlamentare. Ad oggi non è più previsto l'intervento delle Camere.
Secondo l'attuale formulazione dell'art. 123 della Costituzione, lo Statuto è fonte del diritto dal punto di vista sia sostanziale, che formale, in quanto approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge "rinforzata". Questa, infatti, deve essere approvata secondo un procedimento che per alcuni aspetti ricalca quello di revisione costituzionale di cui all'art. 138.
Lo Statuto viene approvato e modificato dal Consiglio regionale con due successive deliberazioni, adottate ad intervallo non inferiore di due mesi, a maggioranza assoluta in entrambe le votazioni.
Può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Il sindacato di costituzionalità sullo Statuto regionale
Il comma 2 fonda la legittimazione del Governo ad impugnare lo Statuto per eventuali vizi di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Si tratta, nello specifico, dell'unica forma di controllo preventivo di costituzionalità attualmente presente nel nostro ordinamento.
Autore: T.B.