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Articolo 127 Costituzione

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale


Il testo dell'articolo 127 della Costituzione

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Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Ratio legis dell'art. 127 della Costituzione

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Così come modificato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, l'articolo 127 delinea il principio di parità giuridica sussistente tra Stato e Regione nel ricorrere alla Corte Costituzionale, nel momento in cui dovesse venire a crearsi un conflitto di attribuzioni delle competenze tra questi due soggetti.

Art. 127 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo 127 riconosce in capo al Governo la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, laddove una legge regionale venga emanata su materie non rientranti tra quelle di sua competenza, ma spettanti allo Stato. Si tratta di una modalità con cui la Costituzione intende regolare i rapporti relativi all'esercizio della potestà legislativa riconosciuta allo Stato stesso, ma anche alle Regioni.
Al riguardo, l'impugnazione della legge regionale lesiva delle competenze deve pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 127 comma 2 della Costituzione

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L'articolo prosegue con un secondo comma, che in merito assume non poca importanza. Di fatti, la disposizione riconosce anche in capo alla Regione la facoltà di adire alla Corte Costituzionale, impugnando una legge dello Stato o un atto avente forza di legge laddove questo sia lesivo delle competenze ad essa attribuite.
Anche in questo caso, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Il secondo comma dell'art. 127 riconosce una condizione di parità tra lo Stato e le Regioni nell'avanzare una questione di legittimità costituzionale. Tale aspetto non fa altro che sottolineare come anche lo Stato, nell'esercizio della sua potestà legislativa, sia tenuto al rispetto dei dettami della carta costituzionale. Diversamente, questi perderebbero di valore nella società e si verificherebbero situazioni di arbitro inaccettabili da parte del potere centrale.

Data: 08/03/2022 06:00:00
Autore: T.B.