I nuovi reati contro il patrimonio culturale
- Reati contro il patrimonio culturale: le nuove norme
- Il patrimonio culturale nella Costituzione
- Gli obblighi sovranazionali in materia di tutela dei beni culturali
- Reati contro il patrimonio culturale: le modifiche al codice penale
- Estesa la responsabilità amministrativa degli enti
Reati contro il patrimonio culturale: le nuove norme
Il patrimonio culturale nella Costituzione
Ricordiamo prima di tutto che il patrimonio storico e artistico del nostro Paese è un bene di rango costituzionale, la cui tutela è imposta dall'art. 9 della Carta costituzionale, il quale afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
L'art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera s), dal canto proprio, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali e alla legislazione concorrente Stato-Regioni la relativa valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali.
Gli obblighi sovranazionali in materia di tutela dei beni culturali
Anche a livello europeo e internazionale sono molte le fonti che si occupano della tutela dei beni culturali. L'art. 3 del Trattato dell'Unione Europea riserva alle istituzioni europee la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo, così come l'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea dispone che l'Unione ha competenza per svolgere azioni integrate e coordinate con quelle degli Stati membri anche nel settore della cultura. Sempre all'interno del TFUE, l'art. 36 fa riferimento alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Tra le fonti internazionali, merita una menzione particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017.
Reati contro il patrimonio culturale: le modifiche al codice penale
Nello specifico, il testo di legge prevede l'introduzione, all'interno del libro II del codice penale, del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale".
Si tratta in particolare degli articoli da art. 518-bis a art. 518-undevicies.
Queste le condotte sanzionate penalmente dalla nuova legge:
- furto di beni culturali;
- appropriazione indebita di beni culturali;
- ricettazione di beni culturali;
- impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- importazione illecita, uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- contraffazione di opere d’arte.
Le pene edittali previsti dalle norme incriminatrici già in vigore vengono innalzate, per offrire al patrimonio culturale una protezione più efficace.
Introdotte inoltre una serie di aggravanti quando uno dei reati previsti dal titolo:
- cagiona un danno di rilevante gravità;
- è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
Distruzione e deterioramento beni culturali
Danneggiamento beni culturali: art. 733 c.p.
Estesa la responsabilità amministrativa degli enti
Introdotte anche modifiche al d.lgs. 231/2001, che contiene la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" derivante da reato.
L'articolo 3 del testo estende infatti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche al caso in cui i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Data: 23/03/2022 19:00:00
Autore: Annamaria Villafrate