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Confisca allargata

Finalizzata a colpire le ricchezze illegalmente accumulate, la confisca allargata o per sproporzione è una misura di prevenzione patrimoniale disciplinata dall'art. 240-bis c.p.


Cos'è la confisca allargata o per sproporzione

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La c.d. confisca allargata, anche detta per sproporzione, di cui all'art. 240 bis c.p. è una misura di prevenzione patrimoniale, disposta dall'organo giudicante, diretta a colpire le disponibilità economiche del reo. Nello specifico, tale rimedio, è stato istituito al fine di contrastare la criminalità organizzata, colpendo le ricchezze illegalmente accumulate, le quali potrebbero poi essere usate per commettere ulteriori reati.

Confisca per sproporzione solo per gravi reati

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Tale rimedio, infatti, non è sempre consentito, essendo unicamente previsto per specifici reati molto gravi, quali, a titolo esemplificativo, riciclaggio, usura, associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti, schiavitù, estorsione.

Oltre che dall'art. 240 bis c.p., la confisca allargata è disciplinata dall'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito in L. 356/1992.

Quali beni possono essere confiscati"

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La normativa sopracitata prevede che possano essere soggetti a confisca allargata i beni, il denaro e le altre utilità rispetto alle quali, il reo, non riesca a giustificarne la provenienza. Tali proventi, poi, devono essere nella disponibilità o titolarità del condannato in valore spropositato rispetto al suo reddito, dichiarato ex lege, o alla sua attività lavorativa.

Pertanto, non rileva la provenienza illecita del bene, come diversamente richiesto dall'art. 240 c.p. (confisca preventiva), ma è unicamente fondamentale una sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del condannato e il reddito di quest'ultimo. E' in capo al reo l'onere di comprovare documentalmente la lecita provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso.

Inoltre, occorre precisare che la legge non richiede una intestazione formale, volendo in tal modo sorpassare il problema della fictio iuris, intesa come la fittizia intestazione del bene ad altri; la norma richiede unicamente la disponibilità.

L'art. 12 sexies, comma II ter, del D.L. 306/1992, inoltre, prevede che - qualora non vi sia la possibilità di procedere a confisca dei beni sopra indicati - si potrà procedere alla confisca di altri beni, somme di denaro e utilità che presentino un valore equivalente (c.d. confisca per equivalente).

Si precisa, infine, che la confisca - a differenza del sequestro il quale prevede, in taluni casi, che il bene possa ritornare nella titolarità del reo - ha carattere definitivo: i beni confiscati non torneranno più nella disponibilità del condannato.

Data: 30/03/2023 07:30:00
Autore: T.B.